Cassazione Penale, Ordinanza n. 14627/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato condannato in primo grado e in appello per coltivazione di 19 piante di marijuana e per detenzione ai fini di spaccio di diverse sostanze stupefacenti, con pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa e applicazione d'ufficio dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Con il ricorso per cassazione ha dedotto due motivi: con il primo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., l'erronea esclusione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valutato in modo frammentario gli indici di gravità, attribuendo eccessivo rilievo alle DMS, alla compresenza di droghe diverse e a una pretesa professionalità dell'attività, senza svolgere una valutazione globale del fatto. Con il secondo motivo, subordinato all'accoglimento del primo, ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e 81 c.p., sostenendo che, se ricondotta la condotta alla lieve entità, la detenzione di sostanze eterogenee avrebbe integrato un unico reato, con conseguente illegittimità dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati. Ha osservato che la Corte di appello aveva svolto una valutazione complessiva e non atomistica degli indici della lieve entità, valorizzando elementi plurimi e convergenti: pluralità e qualità delle sostanze, presenza di droghe pesanti, principio attivo elevato, oltre 1000 dosi ricavabili, disponibilità di due appartamenti per l'attività illecita, cinque bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, denaro ritenuto provento di spaccio, foglio contabile e presenza di acquirenti. Ha quindi escluso che vi fosse un vizio di motivazione o una violazione della giurisprudenza richiamata dalla difesa. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché subordinato alla riqualificazione del fatto in lieve entità. Ha inoltre posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata per la condanna per coltivazione, detenzione e cessione di stupefacenti.
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
Richiamato nel capo di imputazione e nella condanna, in relazione alle condotte di coltivazione e detenzione di stupefacenti.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici del fatto e non può essere riconosciuta quando il quadro complessivo sia incompatibile con la minima offensività penale.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È la norma invocata per dedurre l'erronea applicazione della legge penale; il ricorso non può però trasformarsi in una richiesta di diversa valutazione del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è scrutinabile solo se vi sia manifesta illogicità o assenza di motivazione, non quando si solleciti una rilettura del compendio probatorio.
art. 81 c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'aumento per continuazione, subordinatamente al riconoscimento della lieve entità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata quale parametro per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non incolpevole.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto di cessione, detenzione o coltivazione di stupefacenti come di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 richiede una valutazione globale e unitaria di tutti gli indici normativi e fattuali, senza automatismi fondati sul solo dato ponderale o su singoli elementi isolati.
- La pluralità di sostanze stupefacenti non è di per sé ostativa al riconoscimento della lieve entità, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a dimostrare la capacità dell'agente di operare sul mercato degli stupefacenti e l'offensività complessiva del fatto.
- Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del materiale probatorio né una diversa ponderazione degli indici di fatto già esaminati dal giudice di merito; è censurabile solo una motivazione assente, manifestamente illogica o giuridicamente errata.
- Quando il motivo subordinato dipende logicamente dall'accoglimento del primo motivo e il presupposto della riqualificazione del fatto viene escluso, anche la censura conseguenziale deve essere dichiarata inammissibile.
- In presenza di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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