Sentenza n. 3737/2026 - Milano, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milano sull’esposto-istanza, inoltrata, a mezzo pec, in data 26 febbraio 2026, in relazione alle opere edilizie in corso sull’immobile sito a Milano in via -OMISSIS-, edificio interno al cortile, orientato a ovest, unità ubicata al secondo piano fuori terra, con riferimento alle seguenti quattro violazioni: (a) violazione dell’art. 9, comma 1, n. 2, D.M n. 1444 del 1968 in conseguenza delle distanze non conformi: (i) di una nuova soletta aggettante rispetto al fabbricato posto sul fronte strada; (ii) di una nuova soletta aggettante rispetto al fabbricato a sud del cortile; (b) violazione dell’art. 1067 c.c. in conseguenza dell’innovazione della servitù di passo pedonale; (c) violazione dell’art. 20, comma 6, D.P.R. n. 380/2001 in conseguenza della non conformità del cartello di cantiere; della fondatezza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 27, D.P.R. n. 380/2001, ovvero occorrendo ex art. 19, commi 3 o 4, L. n. 241/1990 (tempo per tempo, in caso di SCIA ex art. 23, D.P.R. n. 380/2001, effettivamente protocollata), dei presupposti di diritto delle violazioni sopra menzionate; nonché per la condanna a provvedere e dare riscontro all’esposto-istanza summenzionata, ai sensi dell’art. 27 D.P.R. n. 380/2001, ovvero occorrendo ex art. 19, commi 3 o 4, L. n. 241/1990 (tempo per tempo, in caso di SCIA ex art. 23, D.P.R. n. 380/2001, effettivamente protocollata), assegnando termine non superiore a trenta giorni e contestualmente nominando, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il commissario ad acta, da individuare eventualmente nel sostituto previsto ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, L. n. 241/1990, per il caso di inottemperanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune di Milano su un esposto-istanza relativo a presunti abusi edilizi e alla richiesta di esercizio dei poteri di vigilanza e repressione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha denunciato al Comune, con esposto del 26 febbraio 2026, lavori edilizi in corso su un fabbricato interno al cortile, deducendo: la violazione delle distanze minime tra costruzioni per la realizzazione di finestre, balconi e solette aggettanti, in asserito contrasto con l’art. 9, comma 1, n. 2, del d.m. n. 1444/1968; l’innovazione della servitù di passo pedonale, ai sensi dell’art. 1067 c.c., in ragione del mutamento di destinazione d’uso dell’edificio da uffici a residenza e del conseguente maggiore utilizzo del passaggio; la non conformità del cartello di cantiere, in violazione dell’art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a provvedere, adottando le misure repressive eventualmente necessarie o indicando le ragioni dell’eventuale mancata adozione. Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento diretto delle violazioni edilizie. Il Comune e la società proprietaria dell’edificio hanno eccepito l’improcedibilità, richiamando le comunicazioni di avvio del procedimento del 6 e del 20 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha escluso di poter accertare direttamente la fondatezza delle violazioni edilizie denunciate, poiché tale verifica avrebbe richiesto una complessa istruttoria amministrativa, incompatibile con il giudizio sul silenzio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., anche per la necessità di determinare le reali distanze. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse qualificato del proprietario confinante a sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e il diritto a ottenere dall’amministrazione un provvedimento espresso. Ha respinto l’eccezione di improcedibilità nella parte in cui era fondata sulle mere comunicazioni di avvio del procedimento, chiarendo che tali atti non sono provvedimenti definitivi e non fanno venir meno l’obbligo di provvedere. Tuttavia, ha ritenuto che l’atto comunale del 20 maggio 2026 avesse fornito un riscontro sostanziale su alcuni profili: aveva spiegato perché determinate violazioni relative agli aggetti non fossero ritenute integrate e aveva precisato che il Comune non poteva accertare la violazione di norme privatistiche, quale l’asserito aggravamento della servitù di passaggio, non incidente sulla regolarità urbanistico-edilizia. Per tali aspetti il ricorso è stato dichiarato improcedibile, poiché il ricorrente, ove insoddisfatto, deve utilizzare gli altri rimedi dell’ordinamento. Il TAR ha invece ritenuto non satisfattivo il riscontro relativo ai punti 4 e 5 dell’esposto, poiché il Comune si era limitato a rinviare a una comunicazione di avvio di un procedimento volto all’annullamento degli effetti di una SCIA in variante, senza adottare un atto definitivo né esplicitare le ragioni della mancata adozione di misure sanzionatorie. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto, con ordine al Comune di completare il riscontro mediante un atto definitivo entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
Nel giudizio sul silenzio il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza nei casi in cui quest’ultima richieda accertamenti complessi che presuppongono l’espletamento di attività istruttoria da parte dell’amministrazione.
Il giudice del silenzio può ordinare all’amministrazione di provvedere, ma non può accertare direttamente la fondatezza dell’istanza quando la decisione richiede complessi accertamenti istruttori amministrativi.
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale; nei casi in cui siano accertate violazioni, deve intervenire con la sospensione dei lavori e con l’emanazione dei provvedimenti sanzionatori definitivi previsti dalla legge.
La vigilanza edilizia può essere attivata anche su denuncia dei cittadini; a fronte della segnalazione qualificata del proprietario confinante, il Comune deve adottare le misure repressive ove accerti l’abuso oppure un provvedimento espresso che motivi la mancata adozione di misure.
art. 19, commi 3 e 4, l. n. 241/1990
Richiamato nell’oggetto della domanda quale possibile disciplina dei poteri amministrativi in caso di SCIA; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 23 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato nell’oggetto della domanda con riferimento alla possibile presentazione di una SCIA; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato nell’originaria domanda per la possibile nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza; il dispositivo non dispone la nomina del commissario.
art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990
Richiamato nell’originaria richiesta per l’individuazione dell’eventuale sostituto in caso di inerzia; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 9, comma 1, n. 2, d.m. n. 1444/1968
Indicato dal ricorrente quale parametro delle distanze minime tra costruzioni; il TAR non accerta la violazione, rinviando la verifica all’attività amministrativa per la sua complessità istruttoria.
art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001
Indicato dal ricorrente in relazione alla conformità del cartello di cantiere; il TAR ordina un riscontro definitivo sul relativo profilo, senza accertare direttamente la violazione.
art. 1067 c.c.
La verifica dell’asserita innovazione o aggravamento della servitù di passaggio riguarda una norma privatistica e non rientra nei poteri comunali di vigilanza sulla regolarità urbanistico-edilizia.
Massime di principio
- Il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile interessato da presunti abusi edilizi, in ragione dello stabile collegamento con il territorio, è titolare di un interesse differenziato e qualificato a sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione previsti dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001.
- A fronte della segnalazione qualificata di un proprietario confinante, l’amministrazione deve adottare le misure repressive se accerta l’abuso oppure un provvedimento espresso che indichi le ragioni della mancata adozione di misure sanzionatorie.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice non può accertare direttamente la fondatezza dell’istanza quando la decisione richiede complessi accertamenti istruttori, come la determinazione delle distanze tra fabbricati; in tal caso può soltanto imporre all’amministrazione di provvedere.
- La comunicazione di avvio del procedimento è un atto procedimentale e non costituisce, da sola, il provvedimento definitivo necessario a soddisfare l’obbligo dell’amministrazione di rispondere a un esposto volto all’esercizio dei poteri repressivi edilizi.
- Quando l’amministrazione ha già fornito un riscontro sostanziale e motivato su alcuni profili dell’esposto, l’azione avverso il silenzio diviene improcedibile limitatamente a tali profili; l’eventuale contestazione del contenuto del riscontro deve essere proposta con gli altri rimedi previsti dall’ordinamento.
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