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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 763/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva tre censure: 1) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la versione difensiva (inseguimento da persone non identificate che impugnavano un'arma) non era stata adeguatamente valutata; 2) vizio di motivazione sulla condanna per ricettazione di una carta di credito sottratta, lamentando che la Corte aveva escluso la credibilità della versione difensiva senza elementi pertinenti; 3) errata applicazione dell'art. 648, comma 4, cod.pen., perché la carta di credito era stata bloccata e dunque non avrebbe potuto arrecare danno, ragion per cui andava riconosciuta l'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria. Ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato l'inattendibilità della versione del prevenuto (richiamando l'uniforme e l'auto di servizio degli operanti) e la ricostruzione della detenzione della carta provento di furto; ha confermato il principio che la ricettazione si consuma al momento dell'ottenimento del possesso e che il blocco successivo della carta non esclude il dolo né automaticamente l'attenuante speciale. Di conseguenza sono state confermate in fatto e in diritto le valutazioni dei giudici di merito (pena applicata in primo grado: 1 anno e 8 mesi di reclusione e euro 477,00 di multa, ritenuta la continuazione e riconosciute attenuanti equivalenti alla recidiva).

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, cod.pen.

    La Corte ha ritenuto inapplicabile l'attenuante speciale: la ricettazione è reato istantaneo consumato al momento del possesso; per le carte di pagamento il danno si valuta rispetto alla potenziale utilizzabilità seriale e al valore formale dello strumento, non in base all'effettivo utilizzo o al blocco successivo.

  • art. 493-ter cod.pen.

    Richiamato come esempio di reato autonomo (indebito utilizzo di carte di pagamento) che può configurarsi in relazione a condotte successive al possesso; tale uso successivo non incide sulla consumazione della ricettazione.

  • art. 62 n. 4 cod.pen.

    La Corte ha rilevato che la difesa ha confuso l'attenuante speciale con la circostanza comune di cui all'art. 62 n.4, sostenendo erroneamente che il danno patrimoniale intrinseco fosse l'unico parametro decisivo.

  • Principio giurisprudenziale sulla ricettazione

    Secondo costante giurisprudenza citata, chi è trovato in possesso di refurtiva e non fornisce una spiegazione plausibile dell'origine commette il reato di ricettazione; l'inattendibilità della versione difensiva può essere sufficiente a provare il dolo specifico.

Massime di principio

  • Se gli agenti operano in uniforme e con veicolo d'istituto, la tesi dell'imputato di non averli riconosciuti è difficilmente credibile e i giudici di merito possono ritenere inaffidabile la sua versione.
  • Il possesso di una carta di pagamento provento di furto integra la ricettazione se non viene data una spiegazione credibile dell'origine, anche se la carta è stata successivamente bloccata: la consumazione è al momento del possesso.
  • Per l'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. si richiede una valutazione complessiva (modalità, entità dell'oggetto, personalità del reo, potenzialità del danno); nel caso di carte di pagamento il valore formale e la potenzialità di utilizzo seriale sono parametri rilevanti.
  • Le condotte successive al possesso (es. uso indebito della carta) possono integrare reati autonomi ma non incidono sulla consumazione della ricettazione.
  • In Cassazione le doglianze devono essere specifiche e confutare criticamente le motivazioni dei giudici di merito; mere reiterazioni o argomentazioni generiche sono spesso dichiarate inammissibili.

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