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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15301/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e sostanzialmente reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte territoriale con motivazione logica e giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a titolo di sanzione pecuniaria processuale, importo però non riportato integralmente nel testo trasmesso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 3 luglio 2025. L'unico motivo deduceva, in modo generico, violazione di legge e difetto di motivazione sia quanto all'affermazione di responsabilità penale, sia quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era meramente riproduttiva di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato plurimi elementi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato e aveva ritenuto inattendibili le giustificazioni fornite. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudice non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è sufficiente riproporre in modo generico censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e logicamente coerente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato mediante il riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti.
  • La censura sul vizio di motivazione non è ammissibile quando si risolve in una mera contrapposizione valutativa rispetto all'apprezzamento di merito già sorretto da plurimi elementi probatori gravi, precisi e concordanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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