Cassazione Penale, Sentenza n. 9406/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino dell'11/09/2023 che non aveva convalidato l'arresto di Palmieri per tentata rapina impropria (artt. 56 e 628, comma 2, c.p.), ritenendo assente la 'quasi flagranza' perché l'arresto si sarebbe basato sulle informazioni fornite dagli addetti alla vigilanza e non su percezione autonoma e diretta degli operanti. Il Procuratore contestava la valutazione del giudice, sostenendo che non erano stati considerati tutti gli elementi di fatto noti agli agenti al momento dell'arresto e denunziando violazioni di legge (artt. 380, comma 2, lett. f; 382; 383 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. La Corte ha motivato che gli operanti avevano una percezione diretta e immediata dei fatti: visione immediata delle immagini di videosorveglianza che documentavano il tentativo di furto, presenza del soggetto nel supermercato dopo il tentativo di fuga, esame di capi danneggiati e placchette antitaccheggio manomesse, e la constatazione che un dipendente era al pronto soccorso per lesioni riportate nella colluttazione. Tali elementi costituiscono tracce/indici idonei a fondare lo stato di flagranza/quasi flagranza e giustificano la convalida dell'arresto.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56
Richiamato come riferimento generale alla responsabilità penale per il tentativo; contestualizza il reato come tentativo di rapina.
Codice penale, art. 628, comma 2
Norma che incrimina la rapina e le sue forme improprie; l'imputazione contestata è tentata rapina impropria ai sensi di questo articolo.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8, conv. in L. n. 176/2020
Richiamato proceduralmente per segnalare la forma di proposizione del ricorso (procedura prevista dalla norma di urgenza/semplificazione).
Codice di procedura penale, art. 380, comma 2, lett. f
Norma richiamata nella contestazione di legittimità dell'operato del giudice di merito; riguarda i motivi di impugnazione consentiti in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 382
Norma sulla convalida dell'arresto; la Corte ha richiamato l'erronea applicazione della norma da parte del Tribunale e ha chiarito che, nel caso concreto, le condizioni di flagranza/quasi-flagranza sussistevano.
Codice di procedura penale, art. 383
Norma procedurale correlata alla convalida e alle misure cautelari; citata nel quadro delle disposizioni procedurali applicabili.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 39131 del 24/11/2015 (Ventrice)
Principio richiamato secondo cui l'arresto in flagranza basato esclusivamente su informazioni fornite da terzi è illegittimo: la 'quasi flagranza' richiede la percezione immediata e autonoma, da parte di chi arresta, delle tracce del reato collegate in modo inequivocabile all'indiziato.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021 (Toschi)
Chiarimento giurisprudenziale che la nozione di 'tracce del reato' può essere interpretata in senso non meramente letterale e includere comportamenti o atteggiamenti che, con alta probabilità, indicano la perpetrazione del reato in stretta contiguità temporale con l'intervento della polizia giudiziaria.
Massime di principio
- Per dichiarare legittimo un arresto in quasi-flagranza è necessario che chi procede all'arresto abbia una percezione immediata e autonoma delle tracce del reato o di elementi fattuali che colleghino inequivocabilmente il soggetto all'evento criminoso; non è sufficiente basarsi solo su segnalazioni di terzi.
- La percezione diretta può derivare anche dall'esame immediato di elementi materiali (es. immagini di videosorveglianza viste sul posto, capi danneggiati, dispositivi antitaccheggio manomessi) e dalla constatazione del comportamento del sospetto o delle condizioni della persona offesa (es. lesioni), se tali elementi attestano con elevata probabilità la contemporaneità o la prossimità temporale con il fatto illecito.
- In sede di controllo giudiziario sulla convalida dell'arresto il magistrato deve valutare gli elementi che erano effettivamente noti agli operatori al momento dell'arresto; non è corretto riformulare ex novo la ricostruzione probatoria ignorando la percezione immediata degli operanti.
- Se gli elementi raccolti dagli agenti al momento dell'arresto configurano una verifica diretta e immediata dei fatti, l'arresto deve essere ritenuto legittimo e la convalida confermata; in mancanza di tali elementi, prevale la tutela della libertà personale e può seguire la non convalida.
- Nei casi borderline, è fondamentale documentare nel verbale degli operanti tutte le percezioni e gli accertamenti immediati compiuti (visioni video, esame merce, condizioni della vittima, comportamento del sospetto) per rendere l'arresto resistibile a successivi controlli di legittimità.
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