Ordinanza n. 227/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell’istituto scolastico con cui è stata richiesta l’attribuzione al minore dell’insegnante di sostegno nel rapporto di 1:2, nonché gli atti connessi relativi alla mancata attribuzione delle ore di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dell’istituto scolastico relativa all’assegnazione al minore di un insegnante di sostegno per il solo rapporto di 1:2, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’atto e, nel merito, l’annullamento degli atti connessi e il riconoscimento del diritto alla presenza di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l’intero orario scolastico di 22 ore, con estensione all’intero ciclo della scuola primaria. Dal testo emerge che il GLO, nella riunione del 27 febbraio 2026, aveva unanimemente rilevato la necessità del sostegno scolastico per il numero massimo di ore.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare perché l’anno scolastico in corso era prossimo alla conclusione e, pertanto, un’eventuale misura cautelare non avrebbe più potuto incidere concretamente sulla tutela effettiva del diritto all’istruzione del minore. Il giudice ha tuttavia rilevato che il GLO aveva unanimemente concluso per la necessità del sostegno nel numero massimo di ore e ha ricordato il principio, seguito dalla giurisprudenza richiamata, secondo cui gli uffici scolastici devono attribuire agli istituti tanti insegnanti di sostegno quanti sono necessari a coprire le ore risultanti dalle proposte del GLO, salva soltanto la possibilità di un potere correttivo fondato su riscontri oggettivi. Le determinazioni relative all’anno scolastico 2026/2027 dovranno quindi basarsi sulle determinazioni del GLO. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda cautelare è stata rigettata per l’assenza di utilità pratica attuale della misura, dato l’imminente termine dell’anno scolastico.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La tutela cautelare è priva di utilità concreta quando, per l’imminente conclusione dell’anno scolastico, la misura richiesta non può più incidere effettivamente sul diritto all’istruzione dell’alunno; in tale situazione la domanda cautelare deve essere rigettata.
- Le determinazioni sull’assegnazione delle ore di sostegno devono fondarsi sulle proposte formulate dal GLO in relazione alle esigenze educative e formative dell’alunno; gli uffici scolastici possono correggerle soltanto sulla base di riscontri oggettivi.
- Anche in presenza di disabilità lievi o medie, le proposte del GLO relative alle ore di sostegno devono trovare seguito, salvo una motivata correzione fondata su elementi oggettivi.
Come è indicizzato
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