Sentenza del 11/11/2015 n. 23062 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito imponibile della società per il 2003, contestando l'indebita deduzione di costi per Euro 212.116,27 relativi a prestazioni rese da E.C.G. S.r.l., società controllata di fatto e incaricata della gestione amministrativo-contabile. L'Ufficio aveva ritenuto sproporzionato il corrispettivo rispetto alle prestazioni e ai valori di mercato, ammettendo come deducibile soltanto Euro 58.883,73. Erano inoltre contestati costi per Euro 32.346,27, relativi a fatture non prodotte, che la contribuente giustificava con l'esistenza di controversie giudiziarie con le società creditrici. La Commissione tributaria provinciale aveva rideterminato i costi deducibili in Euro 135.500,00 e annullato la ripresa di Euro 32.346,27; la CTR aveva confermato tale decisione. La contribuente ha impugnato la sentenza sostenendo, tra l'altro, che l'Amministrazione non potesse sindacare la congruità dei costi e che i costi fossero effettivi, documentati, fatturati e pagati. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha contestato il riconoscimento della deducibilità dei costi privi di fattura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della contribuente sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. I motivi della contribuente sono stati ritenuti inammissibili principalmente per inosservanza dell'art. 366-bis c.p.c., mancata indicazione chiara del fatto controverso, carenza di autosufficienza, mancata dimostrazione della decisività delle circostanze omesse e perché alcune censure non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza. La Corte ha chiarito che la CTR non aveva deciso secondo equità, ma aveva valutato l'onere della contribuente di dimostrare l'esistenza e l'inerenza dei costi, utilizzando elementi presuntivi e una valutazione di merito. Sono state ritenute estranee alla motivazione impugnata anche le censure basate sul transfer pricing e sull'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché non censurava effettivamente la ratio della sentenza e, quanto alle fatture mancanti, la CTR aveva ritenuto giustificata la loro assenza in ragione del contenzioso pendente. Le spese processuali sono state compensate per reciproca soccombenza. La sentenza della CTR è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
L'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico il fatto controverso e spiegare concretamente perché l'eventuale carenza motivazionale sia decisiva. La mancata formulazione del momento di sintesi comporta l'inammissibilità del motivo.
Art. 360 c.p.c.
Le censure in cassazione devono essere riconducibili a uno dei motivi tassativamente previsti dalla norma; non è però indispensabile l'indicazione numerica esatta, se la censura è immediatamente riconoscibile nella sua sostanza.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte senza sostituire il giudizio secondo diritto con un giudizio di equità non autorizzato. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha escluso che la CTR avesse deciso secondo equità.
Art. 2697 c.c.
In materia di costi deducibili, il contribuente deve dimostrare i presupposti della deduzione, inclusi esistenza, effettività, inerenza e corretta imputazione. Se l'Amministrazione contesta l'inesistenza dell'operazione, deve fornire la relativa prova, anche presuntiva; una volta fornita, l'onere torna sul contribuente.
D.P.R. n. 917/1986, art. 109, commi 4 e 5
La deducibilità dei componenti negativi richiede che siano correttamente documentati, certi, effettivi e inerenti alla produzione del reddito. La mera contabilizzazione, fatturazione o corresponsione del prezzo non è necessariamente sufficiente se l'effettività o l'inerenza sono contestate.
D.P.R. n. 917/1986, art. 110, comma 7
La disciplina del valore normale e del transfer pricing non costituiva la ratio decidendi effettivamente posta dalla CTR; perciò le relative censure sono state dichiarate inammissibili perché non riferite alla motivazione della sentenza impugnata.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis
La Corte non ha esaminato nel merito l'applicabilità della norma antielusiva, poiché la censura della contribuente riguardava una ratio non presente nella sentenza impugnata.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 54
Le norme disciplinano i presupposti della detrazione IVA e i poteri di rettifica, ma il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un presupposto di fatto non accertato dalla CTR.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente lamentare genericamente che la motivazione sia omessa, insufficiente o contraddittoria: occorre individuare il fatto decisivo ignorato e spiegare perché, se esaminato, avrebbe necessariamente condotto a un esito diverso.
- Il ricorso deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Censure rivolte soltanto all'atto dell'Amministrazione o a questioni non affrontate dal giudice di merito sono inammissibili.
- Per dedurre costi infragruppo è necessario conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare prestazioni effettive, inerenza, congruità o comunque ragioni economiche dell'operazione, oltre alla concreta attività svolta e ai relativi criteri di determinazione del corrispettivo.
- Fatture, pagamenti e registrazioni contabili costituiscono elementi utili, ma non sempre bastano da soli a provare l'effettività e l'inerenza del costo quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi contrari.
- Quando mancano fatture o altra documentazione, la loro assenza può essere giustificata da circostanze oggettive, come un contenzioso pendente, ma è opportuno dimostrare puntualmente il rapporto sottostante, il titolo del pagamento, l'esistenza della prestazione e la corretta imputazione temporale.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente fatti e prove: il vizio motivazionale richiede un'omissione realmente decisiva e non una semplice diversa lettura del materiale probatorio.
- In caso di reciproca soccombenza, anche se entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili, le spese possono essere compensate.
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