Cassazione Civile, Ordinanza n. 29654/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva proceduto alla revisione del classamento di un immobile. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTR del Lazio aveva accolto l'appello, ritenendo la motivazione dell'avviso insufficiente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Secondo la ricorrente, la sentenza d'appello avrebbe errato nel dichiarare nullo l'avviso per difetto di motivazione, poiché l'amministrazione avrebbe indicato, in conformità alla giurisprudenza, gli immobili aventi caratteristiche omogenee e avrebbe richiamato una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della redditività, collegata a interventi di riqualificazione urbana ed edilizia della microzona e di ambiti limitrofi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, nel caso di revisione parziale del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l'avviso deve contenere una motivazione rigorosa, completa, specifica e razionale, con indicazione chiara dei presupposti di fatto che giustificano la riclassificazione di massa e dei parametri applicati alla singola unità immobiliare. Nel caso concreto, la motivazione dell'atto era stata ritenuta eccessivamente generica, perché faceva riferimento in modo sintetico alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, alla redditività e a interventi di riqualificazione urbana ed edilizia senza specificare dati, fonti, criteri e concrete trasformazioni incidenti sulla microzona. La Corte ha anche rilevato che la CTR aveva valorizzato elementi di degrado della zona offerti dal contribuente, statuizione non censurata dall'Agenzia. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la recente consolidazione della giurisprudenza in materia.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente come parametro di motivazione dell'atto tributario; la Corte conferma che l'avviso catastale deve essere adeguatamente motivato in modo specifico e comprensibile
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato dalla ricorrente come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
la revisione parziale del classamento richiede una motivazione rigorosa che indichi i presupposti di fatto della riclassificazione e i criteri applicati al singolo immobile
art. 2697 c.c.
la Corte richiama che sull'amministrazione grava l'onere di dedurre e provare la causa petendi giustificativa dell'accertamento
Massime di principio
- In tema di revisione del classamento catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'avviso di accertamento deve contenere una motivazione completa, specifica e razionale, idonea a far comprendere al contribuente le ragioni concrete della riclassificazione.
- Non è sufficiente il generico richiamo a una rivalutazione del patrimonio immobiliare, a un aumento della redditività o a interventi di riqualificazione urbana: occorre indicare i dati, le fonti e i criteri di elaborazione che hanno condotto allo scostamento rilevante nella microzona.
- L'amministrazione deve articolare l'accertamento in due momenti: prima deve specificare e provare i presupposti di fatto che legittimano la riclassificazione di massa; poi deve indicare i parametri e i criteri applicati alla singola unità immobiliare.
- Il contribuente deve essere posto in condizione di comprendere e contestare sia in fatto sia in diritto gli elementi concreti posti a base della revisione del classamento.
- Se la motivazione dell'atto è generica e non individua le concrete trasformazioni incidenti sulla microzona, il riclassamento non può ritenersi legittimamente motivato.
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