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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36807/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari su cinque motivi: 1) omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione riguardo alla bancarotta distrattiva per la sottrazione/ocultamento di cespiti (attrezzatura varia), sostenendo l'obsolescenza e la cessione dei beni alla Tiesse s.r.l.; 2) inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione sulla bancarotta preferenziale, deducendo che i crediti delle banche fossero ipotecari (quindi già privilegiati), che il debito IVA fosse a carico della Eos s.r.l. per effetto di un accordo con Imef, e che il reato fosse prescritto; 3) vizio di motivazione in relazione alla bancarotta impropria per false comunicazioni sociali connessa a due rivalutazioni volontarie di immobili (1995 e 1996), invocando l'applicazione dell'art. 2423 c.c. e giustificazioni economiche (inflazione, avviamento); 4) violazione di legge e vizio di motivazione circa la contabilizzazione dell'accollamento dei debiti da parte di Nicola Fuzio, sostenendo l'assenza di pregiudizio per i creditori e l'irrilevanza della posizione di Francesco (all'epoca non ancora in carica); 5) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte non abbia adeguatamente considerato la condotta riparatoria e l'assenza di un danno effettivo ai creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e confermato la correttezza, sotto il profilo probatorio e logico, delle conclusioni della Corte territoriale circa la distrazione/ocultamento dei cespiti e circa la violazione della par condicio creditorum. Sulla bancarotta preferenziale ha però rilevato la prescrizione del reato (estinzione alla data dell'8 luglio 2019) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio quanto a tale capo per entrambi gli imputati. Sui motivi relativi alle false comunicazioni sociali (rivalutazioni immobiliari e contabilizzazione dell'accollamento) la Corte ha ritenuto fondate le osservazioni sostanziali della Corte d'appello circa la falsità delle rappresentazioni contabili (le rivalutazioni non erano giustificate e non potevano essere discrezionali; l'accollo ha inciso in modo ingannevole sul patrimonio e ha preceduto le alienazioni), ma ha annullato parzialmente la sentenza con rinvio limitatamente alla posizione di Francesco Fuzio: la condanna per le residue imputazioni di bancarotta impropria tramite false comunicazioni sociali successive al 28/7/2003 è stata cancellata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su quella specifica posizione e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per entrambi in relazione agli annullamenti. In sintesi: annullamento senza rinvio per la bancarotta preferenziale (prescritta) per entrambi; annullamento parziale con rinvio per la posizione di Francesco rispetto alle residue imputazioni successive al 28.7.2003; confermata la responsabilità sostanziale nelle parti non annullate. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono state assorbite dal rinvio e dalle declaratorie di prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 2423 cod. civ.

    Individua il principio generale della redazione del bilancio (verità e correttezza) e consente eccezionali deroghe solo se motivate nella nota integrativa; la Corte interpreta l'eccezionalità in senso restrittivo e non come licenza discrezionale per rivalutazioni.

  • art. 2426 cod. civ.

    Stabilisce il criterio di iscrizione delle immobilizzazioni al costo e l'obbligo di ammortamento; la Corte ricava che non sono ammesse rivalutazioni volontarie discrezionali e che eventuali utili da rivalutazione devono essere vincolati a riserve non distribuibili fino a effettiva realizzazione.

  • art. 2710 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'attendibilità del corredo documentale dell'impresa; la Corte osserva che la presunzione non sottrae l'analisi critica delle scritture e che l'assenza di contestazioni degli imputati sull'attendibilità consolida la valutazione probatoria.

  • art. 2777 cod. civ.

    Indica la priorità dei crediti da lavoro dipendente; la Corte lo usa per richiamare il divieto di preferire pagamenti a creditori non privilegiati rispetto ai lavoratori.

  • art. 2778 cod. civ.

    Riconosce il privilegio per i crediti erariali e contributivi; la Corte lo applica per valutare l'illegittimità dei pagamenti che hanno pretermesso tali crediti.

  • termini di prescrizione (richiamati dalla giurisprudenza)

    termine massimo sette anni e sei mesi; sospensioni considerate (5 mesi e 28 giorni)

    La Corte calcola la prescrizione del reato di bancarotta preferenziale alla luce della data del fatto (9 gennaio 2012) e dei periodi di sospensione, ritenendo il reato estinto alla data indicata (8 luglio 2019).

Massime di principio

  • La sottrazione o l'occultamento di beni sociali può essere provata anche attraverso il mancato accertamento della destinazione di quei beni: in assenza di prova da parte dell'amministratore che i beni siano stati destinati alle esigenze sociali, il loro mancato rinvenimento consente di desumere distrazione.
  • Le rivalutazioni volontarie di immobilizzazioni devono rispettare i criteri stringenti del codice civile (art. 2426) e, salvo eccezioni rigorosamente motivate e documentate, non sono ammissibili se servono a rappresentare falsamente la situazione patrimoniale; utili derivanti da rivalutazioni devono confluire in riserve vincolate fino alla loro effettiva realizzazione.
  • L'esistenza di una garanzia reale (ipoteca) non autorizza il pagamento preferenziale di alcuni creditori rispetto ad altri in violazione dell'ordine legale di prelazione: il privilegio è limitato al ricavato del bene ipotecato e non estende la tutela a tutto il patrimonio del debitore.
  • L'accollo contabile di debiti da parte di terzi, se privo di efficacia liberatoria reale o usato per 'alleggerire' artificiosamente i bilanci, integra false comunicazioni sociali anche se non determina immediatamente un pregiudizio patrimoniale: rileva l'alterazione informativa che può indurre terzi in errore.
  • La prescrizione può estinguere reati fallimentari e va calcolata tenendo conto delle sospensioni previste; anche quando la Corte condivida il fondamento probatorio di una condotta, la prescrizione può comportare l'annullamento del capo di imputazione.
  • La responsabilità penale di un soggetto per condotte societarie richiede una precisa congruenza temporale tra i fatti contestati e la carica rivestita: non è ammissibile condannare per atti compiuti anteriormente all'assunzione di funzioni gestorie senza indicazione chiara delle condotte imputate.

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