Cassazione Civile, Ordinanza n. 10193/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Il ricorrente, socio accomandante di una società in accomandita semplice, aveva ricevuto la notificazione di un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo a un anno d'imposta, emesso nei confronti della società a rettifica della dichiarazione e di uno studio di settore. La controversia nasceva dopo il decesso del socio accomandatario e legale rappresentante della società, con notifica dell'invito al contraddittorio e poi dell'avviso presso il domicilio del ricorrente. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di legittimazione ad causam del socio, ritenendo che l'atto fosse impugnabile solo dalla società. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 24 e 53 Cost., 81 c.p.c., 5 d.P.R. n. 597/1973, 5 TUIR, 40 d.P.R. n. 600/1973 e 2320 c.c., sostenendo che il diniego di impugnazione violava il diritto di difesa e che, come socio accomandante, aveva interesse e legittimazione a contestare l'accertamento; 2) violazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. e dell'art. 81 c.p.c., prospettando in subordine che si trattasse semmai di difetto di legitimatio ad processum sanabile; 3) violazione degli artt. 10 L. n. 146/1998, 140 e 145 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1973, assumendo l'inesistenza della notifica dell'invito al contraddittorio e la necessità di una diversa procedura notificatoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR. Ha affermato che, in materia di accertamenti su società di persone e sui soci, l'unitarietà dell'accertamento e l'automatica imputazione dei maggiori redditi ai soci comportano la legittimazione del socio a impugnare l'avviso emesso nei confronti della società, perché gli effetti dell'atto si riflettono direttamente anche sulla sua posizione. Ha però rilevato d'ufficio l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ossia la società, gli altri soci e gli eredi del socio accomandatario deceduto. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di primo grado, affinché il giudizio venga celebrato nel rispetto del litisconsorzio necessario; il giudice di rinvio regolerà anche le spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa del socio a impugnare l'accertamento che incide anche sulla sua posizione
art. 53 Cost.
richiamato a sostegno della legittimità della tutela del contribuente rispetto alla pretesa tributaria
art. 81 c.p.c.
invocato dal ricorrente e dalla CTR in tema di legittimazione ad agire o a stare in giudizio
art. 182, comma 2, c.p.c.
invocato per sostenere che l'eventuale vizio fosse sanabile come difetto di legitimatio ad processum
art. 5 d.P.R. n. 597/1973
richiamato come base della imputazione per trasparenza nei rapporti delle società di persone
art. 5 TUIR
richiamato come norma che prevede l'imputazione per trasparenza dei redditi della società ai soci
art. 40 d.P.R. n. 600/1973
richiamato insieme all'art. 5 TUIR per l'accertamento unitario e la ripartizione degli effetti sui soci
art. 2320 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la propria posizione di socio accomandante
art. 10 L. n. 146/1998
richiamato nel terzo motivo sulla procedura di contraddittorio e di notifica
art. 140 c.p.c.
richiamato per la notifica eseguita in mancanza del legale rappresentante della società
art. 145 c.p.c.
indicato dal ricorrente come modello notificatorio corretto da seguire in assenza del legale rappresentante
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per la disciplina della notificazione degli atti tributari
art. 49 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla CTR per il rinvio alle norme del codice di rito nel processo tributario
art. 14 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla Corte come norma sull'integrazione del contraddittorio nel processo tributario
art. 29 d.lgs. 546/1992
richiamato come disposizione che consente la riunione dei giudizi
art. 110 c.p.c.
richiamato nel dispositivo per il simultaneus processus tra i soggetti interessati
art. 5 d.P.R. n. 917/1986
richiamato nella massima delle Sezioni Unite sull'unitarietà dell'accertamento delle società di persone
Massime di principio
- Nelle controversie relative ad accertamenti sui redditi di società di persone, la regola dell'unitarietà dell'accertamento comporta che il ricorso proposto anche da uno solo dei soci o dalla società investe inscindibilmente tutti i soci e la società, salvo questioni personali.
- L'effetto di trasparenza dell'accertamento determina la legittimazione e l'interesse del socio a impugnare l'avviso emesso nei confronti della società, anche se formalmente intestato solo all'ente.
- Quando il giudizio riguarda elementi comuni della fattispecie impositiva, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- In caso di estinzione della società di persone, la posizione processuale dell'ente si trasferisce ai soci, tra i quali continua a configurarsi un litisconsorzio necessario per ragioni processuali.
- Se l'atto impugnato concerne insieme imposte per le quali opera l'accertamento unitario e altre per le quali tale meccanismo non opera, va verificato se le questioni siano inscindibili; in caso positivo, permane il vincolo del simultaneus processus.
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