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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16289/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il creditore aveva ottenuto in sede penale una pronuncia con statuizioni civili per un importo di euro 130.000 oltre interessi e sosteneva che il debitore, nel corso di quel giudizio, avesse disposto di alcuni immobili mediante conferimento in una società, pregiudicando la garanzia patrimoniale. Chiedeva quindi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di disposizione. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava, ritenendo non dimostrato l'eventus damni. Con il ricorso per cassazione il creditore denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria e avesse compiuto una indebita rivalutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e, in sostanza, diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'eventus damni va verificato al momento dell'atto dispositivo e che spetta al creditore allegare e provare la modificazione peggiorativa della garanzia patrimoniale, mentre al debitore incombe la prova della sufficienza del patrimonio residuo. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto anche dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria presuppone la dimostrazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore mediante l'atto dispositivo del debitore.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la modificazione peggiorativa della garanzia patrimoniale grava sul creditore; il debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, deve provare la sufficienza del patrimonio residuo.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono richiamate dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inidonea perché mirava a una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte o altrimenti irritualmente acquisite, non per una mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura ex art. 116 c.p.c. non può tradursi in un tentativo di ottenere in cassazione un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma invocata per dedurre violazione di legge, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché sostanzialmente attaccava il giudizio di merito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale in cui la causa è stata trattata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria l'eventus damni deve essere verificato con riferimento al momento in cui l'atto dispositivo è stato compiuto, avendo riguardo alla capacità del patrimonio residuo di soddisfare il credito; le vicende patrimoniali successive e non collegate all'atto sono irrilevanti.
  • Nel giudizio revocatorio il creditore deve allegare e dimostrare la concreta compromissione della garanzia patrimoniale, mentre il debitore che voglia opporsi all'azione deve provare che, nonostante l'atto, il proprio patrimonio residuo sia comunque ampiamente capiente.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la censura è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o abbia attribuito valore di piena prova a elementi che richiedevano invece apprezzamento critico.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è aspecifico e si limita a reiterare la ricostruzione del merito senza un effettivo confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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