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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5464/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ruggiero ha impugnato l'ordinanza del 16/07/2021 che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del 15/04/2020. Chiedeva la retrodatazione degli effetti della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che la successiva ordinanza cautelare relativa alla partecipazione al clan Polverino dovesse decorrere dalla data di una precedente ordinanza (05/04/2017) adottata per la partecipazione al clan Orlando, perché le due condotte associative sarebbero parte della stessa prosecuzione di attività criminale e/o perché gli elementi giustificativi della seconda misura erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza (anche alla luce di precedenti accertamenti sulla "integrazione" tra i due gruppi). Il ricorrente deduceva inosservanza e errata applicazione della legge (art. 297 c.p.p.) e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto privo di fondamento giuridico l'assunto del ricorrente: l'art. 297, comma 3, c.p.p. prevede la retrodatazione dei termini di custodia cautelare solo se le ordinanze successive riguardano lo stesso fatto o fatti anteriori tra i quali sussiste una "connessione qualificata" (art. 12, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.) oppure se gli elementi per la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza. Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente valutato che non sussisteva connessione qualificata tra le partecipazioni ai due diversi sodalizi (anzi erano in parte contrapposti) e che la prova della partecipazione al clan Polverino è emersa in gran parte da acquisizioni investigative successive alla prima ordinanza (intercettazioni e, soprattutto, le dichiarazioni del collaboratore Giannuzzi rese dal 20/06/2017 in poi). Pertanto non è applicabile la retrodatazione e l'ordinanza impugnata è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è trasmesso all'istituto penitenziario per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure cautelari quando sono emesse più ordinanze cautelari per la stessa persona; la retrodatazione opera se le ordinanze riguardano lo stesso fatto o fatti anteriori collegati da connessione qualificata ovvero se gli elementi della seconda misura erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza, con limiti interpretativi volti a evitare "contestazioni a catena".

  • art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Definisce le ipotesi di connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica) che, se sussistenti, legittimano la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3.

  • art. 27 Cost.

    Principio della presunzione di innocenza e del carattere eccezionale della privazione della libertà personale prima di condanna definitiva; fondamento costituzionale delle limitazioni temporali alle misure cautelari.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 89/1996

    Riconosce il principio costituzionale che impone limiti di durata alle misure cautelari e giustifica la disciplina sulla retrodatazione per prevenire diluizioni dei termini tramite ordini cautelari successivi.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 408/2005

    Estende l'ambito applicativo della retrodatazione qualora risulti che gli elementi per la successiva ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza, anche se i fatti non risultano formalmente connessi.

  • Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005 (Rahulia)

    Giurisprudenza di legittimità che individua le ipotesi e i limiti di applicazione della retrodatazione e quando questa opera anche tra procedimenti diversi.

  • Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    Chiarisce l'applicabilità della retrodatazione nei casi di reati commessi anteriormente e nelle ipotesi in cui la partecipazione si sia protratta dopo la prima ordinanza; valuta il caso di procedimenti diversi davanti alla stessa autorità.

  • Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020 (Flandina)

    Affermata la necessità che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza fossero già leggibili e significativi al momento della prima ordinanza per consentire la retrodatazione.

  • Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015 (Mantello)

    Ribadito l'onere probatorio a carico della parte che invoca la retrodatazione di dimostrare l'esistenza, al momento della prima ordinanza, del quadro legittimante la successiva misura.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare (art. 297 c.p.p.) opera solo se: a) le ordinanze successive riguardano lo stesso fatto o fatti anteriori legati da connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica); oppure b) gli elementi giustificativi della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza.
  • La mera contiguità cronologica, l'identità della tipologia di reato o l'esistenza di elementi indiziari successivi non sono sufficienti a fondare la retrodatazione: è necessario dimostrare che il quadro probatorio che legittima la seconda misura era già leggibile e significativo prima della prima ordinanza.
  • In caso di più procedimenti davanti alla stessa o differenti autorità, la retrodatazione richiede prova specifica che gli elementi della seconda misura fossero conoscibili dall'autorità al momento della prima ordinanza; l'onere di provare ciò grava sulla parte che chiede la retrodatazione.
  • La partecipazione a gruppi diversi o la presenza di rapporti tra sodalizi (es. "alleanze" o incontri comuni) non costituisce automaticamente prova di un medesimo disegno criminoso o di 'continuazione': va valutato se sussiste una connessione qualificata o se gli elementi erano desumibili in anticipo.
  • Per chi impugna, è strategico dimostrare con documenti o atti precedenti (intercettazioni, informative, verbali, dichiarazioni) che gli elementi decisivi per la seconda ordinanza erano già presenti e interpretabili al momento della prima ordinanza; per la difesa, occorre invece verificare la data di acquisizione e la portata probatoria di tali atti.
  • Nei casi di reati associativi e inchieste complesse (es. 'mafie' e clan), è importante distinguere tra prove che evidenziano contatti o incontri e prove che definiscono ruoli e responsabilità specifiche: solo queste ultime, se già esistenti, possono legittimare la retrodatazione.

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