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Sentenza

Sentenza del 27/12/2019 n. 34490 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente, per l'anno d'imposta 2005, l'omessa contabilizzazione di ricavi, l'indebita deduzione di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti e la mancata giustificazione di alcune movimentazioni bancarie, con recupero di IVA, IRPEF e IRAP. In Cassazione l'Amministrazione ha inoltre sostenuto l'intempestività del ricorso originario, la violazione del principio del doppio binario tra processo penale e tributario, l'errata applicazione delle regole sull'onere della prova per le operazioni inesistenti e l'errata valutazione delle presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale spettava all'Agenzia delle Entrate, ente dotato di autonoma personalità giuridica, e il Ministero non aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio. Ha invece rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorso tributario del contribuente è stato ritenuto tempestivo, poiché i 90 giorni di sospensione derivanti dall'istanza di accertamento con adesione restano applicabili anche in caso di mancato accordo e sono cumulabili con la sospensione feriale. Nel merito, la CTR aveva correttamente valutato la sentenza penale di assoluzione come elemento di prova, non come giudicato vincolante, e aveva ritenuto insufficienti le prove dell'Ufficio, anche alla luce della documentazione e delle giustificazioni fornite dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6

    La sospensione per 90 giorni del termine ordinario di impugnazione dell'atto impositivo, conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo.

    La mancata adesione o il rifiuto di sottoscrivere l'accordo non comportano la perdita della sospensione di 90 giorni; il termine sospeso riprende a decorrere solo dopo la conclusione del periodo previsto dalla procedura.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quater, comma 18, convertito dalla L. n. 225 del 2016

    I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

    La sospensione per accertamento con adesione si somma alla sospensione feriale, con efficacia interpretativa anche per situazioni anteriori alla norma.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 57, 61 e 68

    Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze; le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e possono stare in giudizio a mezzo del direttore.

    Dopo l'operatività delle Agenzie fiscali, la legittimazione processuale per gli atti dell'amministrazione finanziaria spetta all'Agenzia competente e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    È parte necessaria del processo l'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.

    Nel processo tributario deve essere convenuto l'ente o ufficio effettivamente titolare dell'atto impugnato; la presenza dell'Agenzia delle Entrate non può essere sostituita da quella del Ministero.

  • Art. 654 c.p.p.

    La sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, ma può essere utilizzata dal giudice tributario come elemento probatorio, da valutare insieme agli altri elementi disponibili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 41

    In presenza di contestazioni su operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a fondare la contestazione; il contribuente può superare la pretesa dimostrando concretamente l'effettività delle operazioni e la correttezza della documentazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare una presunzione relativa di ricavi o compensi non dichiarati, ma il contribuente può fornire una prova analitica della loro origine non reddituale, come prestiti, vendite patrimoniali o prelievi personali.

Massime di principio

  • La presentazione tempestiva di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare l'atto per 90 giorni, anche se la procedura si conclude senza accordo.
  • La sospensione dell'accertamento con adesione si cumula con la sospensione feriale dei termini processuali; nel calcolo della tempestività occorre quindi sommare correttamente entrambi i periodi.
  • Nel processo tributario la sentenza penale è liberamente valutabile come prova, ma non vincola automaticamente il giudice tributario; tuttavia, un'assoluzione piena può indebolire significativamente un accertamento fondato soltanto sugli stessi elementi dell'indagine penale.
  • Per contestare operazioni inesistenti non basta un richiamo generico al contenuto di verifiche o informative: l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e il giudice deve valutare anche la documentazione e le spiegazioni offerte dal contribuente.
  • Le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie sono relative e possono essere superate da giustificazioni specifiche, documentate e coerenti con le singole movimentazioni.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove semplicemente contrapponendo una diversa lettura dei fatti; occorre dimostrare un'effettiva violazione o falsa applicazione della norma oppure un vizio motivazionale rilevante.
  • Un argomento non decisivo, formulato dal giudice solo ad abundantiam, non può fondare utilmente un ricorso per cassazione se la decisione resta sorretta da altre autonome ragioni.

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