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Sentenza

Sentenza n. 389/2026 - Parma, Sezione 1

per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione presentata dalla ricorrente in data 5 gennaio 2024; - dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990, con ogni conseguente statuizione di legge.

Giustizia amministrativa202600325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione presentata il 5 gennaio 2024

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento della Questura di Parma, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990. Il ricorso è stato notificato all’Amministrazione tramite PEC il 18 maggio 2026, ma depositato l’11 giugno 2026. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la tardività del deposito rispetto al termine perentorio dimezzato di quindici giorni applicabile al rito camerale sul silenzio. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., alle parti è stato dato avviso in udienza della possibile declaratoria di irricevibilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., perché depositato oltre il termine di quindici giorni decorrente dal perfezionamento dell’ultima notificazione. Il termine deriva dal combinato disposto dell’art. 45, comma 1, c.p.a., che prevede ordinariamente trenta giorni per il deposito del ricorso notificato, e dell’art. 87, comma 3, c.p.a., che dimezza i termini processuali nei giudizi camerali, salvo quelli relativi alla notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti; tale disciplina si applica anche al rito sul silenzio ex art. 117 c.p.a. Non è stata quindi esaminata nel merito l’illegittimità del silenzio né l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Le spese di lite sono state compensate. È stata inoltre revocata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, poiché il Collegio ha ravvisato colpa grave nel tardivo deposito del ricorso, imputando all’interessata anche l’attività processuale del proprio rappresentante.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale camerale per la tutela avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Fondamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario …

    Prevede il termine ordinario per il deposito del ricorso notificato; nel rito camerale tale termine è dimezzato.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nei giudizi di cui al comma 2 (…) tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti …

    Il dimezzamento dei termini si applica anche al rito sul silenzio ex art. 117 c.p.a.; il termine per il deposito del ricorso è quindi di quindici giorni.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Impone la declaratoria di irricevibilità del ricorso tardivamente depositato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiede l’avviso alle parti della possibile decisione fondata su una questione rilevata d’ufficio, qui osservato dal Collegio.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    … se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave …

    Consente la revoca del patrocinio a spese dello Stato quando l’interessato abbia agito con mala fede o colpa grave; il Collegio ha ravvisato la colpa grave nel tardivo deposito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito camerale disciplinato dall’art. 117 c.p.a. per i ricorsi avverso il silenzio, il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a. per il deposito del ricorso notificato è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., poiché l’eccezione al dimezzamento riguarda i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, non quello per il suo deposito.
  • Il tardivo deposito del ricorso nel rito sul silenzio determina l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. e impedisce l’esame nel merito dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
  • La revoca del patrocinio a spese dello Stato può essere disposta quando il tardivo deposito del ricorso integri colpa grave dell’interessato; tale imputazione può derivare anche dall’attività processuale compiuta dal rappresentante in giudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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