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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40446/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo B). Il ricorrente ha dedotto che la condotta contestata (omessa tenuta della contabilità dal 2007 e mancata consegna di libri e scritture successive) non dimostra il dolo specifico richiesto per la fattispecie "specifica" di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., ma si spiega con l'impossibilità materiale di tenere la contabilità per l'aggravarsi della crisi e per l'interruzione dell'attività; ha sostenuto che, in difetto di dolo specifico, la fattispecie pertinente sarebbe quella di bancarotta semplice/documentale (art. 217), peraltro estinta per prescrizione. Inoltre ha censurato l'erronea applicazione, da parte dei giudici di merito, del requisito soggettivo, laddove sarebbe stato utilizzato il dolo generico al posto del dolo specifico richiesto dalla fattispecie "specifica".

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto che la disposizione incriminatrice dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. disegna due fattispecie alternative (la "specifica" e la "generale") con diversi requisiti soggettivi: la prima richiede dolo specifico (scopo di ingiusto profitto o pregiudizio ai creditori) anche quando si tratti di omessa tenuta dei libri; la seconda richiede dolo generico e si realizza con falsità ideologica nella contabilità effettivamente rinvenuta. Ha quindi rilevato che la Corte di appello ha fuso le due fattispecie, ha attribuito genericamente il dolo generico alla condotta ricondotta alla fattispecie "specifica" e non ha adeguatamente motivato sull'elemento intenzionale. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al reato di cui al capo B) (bancarotta fraudolenta documentale) e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo esame. Le altre statuizioni (es. estinzione per prescrizione del capo A) e le assoluzioni di primo grado confermate) non sono state impugnate nella parte annullata.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    La norma prevede due ipotesi alternative di bancarotta fraudolenta documentale: (i) la sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture (fattispecie "specifica") che richiede dolo specifico finalizzato a un ingiusto profitto o a recare danno ai creditori; (ii) la tenuta della contabilità in modo da renderne impossibile la ricostruzione (fattispecie "generale") che si realizza con falsità ideologica contestuale alla tenuta dei libri e richiede dolo generico.

  • art. 217, legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)

    Disciplina la bancarotta semplice documentale, distinta dalla fraudolenta: l'omessa tenuta dei libri o la loro carenza, in assenza di dolo specifico, rientra nella fattispecie semplice; quindi l'elemento soggettivo (mancanza del dolo specifico) è essenziale per distinguere le ipotesi.

Massime di principio

  • L'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. contiene due fattispecie alternative distinte e non sovrapponibili: bisogna sempre accertare quale delle due sia stata effettivamente realizzata.
  • Quando l'accusa si fonda sull'omessa tenuta dei libri contabili, spetta al giudice valutare in modo specifico l'esistenza del dolo specifico; in assenza di elementi che dimostrino tale dolo, la condotta può essere qualificata come bancarotta semplice (art. 217).
  • La falsificazione delle scritture può assumere forma materiale o ideologica: se è un intervento su una contabilità già formata ricade nella "specifica"; se è un falso originario nell'annotazione dei dati ricade nella "generale".
  • Il giudice non può "fondere" le due fattispecie attribuendo in modo indifferenziato il dolo di una all'altra; l'errore di qualificazione dell'elemento soggettivo comporta l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame.
  • In casi analoghi l'impianto accusatorio deve documentare rigorosamente la natura della condotta (distruzione/sottrazione vs annotazioni false/originarie) e fornire prove dirette o indiziarie del dolo specifico se si vuole sostenere la fattispecie "specifica".

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