Cassazione Civile, Ordinanza n. 00704/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una rilevante esposizione debitoria nei confronti di una banca, emesso anche nei confronti di una fideiussore. L’opposizione proposta dalla fideiussore era stata inizialmente dichiarata inammissibile per tardività dal Tribunale, ma la Corte d’appello aveva poi revocato il decreto ingiuntivo ritenendo tempestivamente riattivato il procedimento notificatorio e ravvisando la liberazione della garante ai sensi dell’art. 1956 c.c. Le cessionarie del credito hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell’art. 641 c.p.c., sostenendo che l’opposizione fosse tardiva perché la richiesta di notifica non sarebbe stata sufficiente e, comunque, la riattivazione del procedimento notificatorio non sarebbe stata tempestiva dopo l’esito negativo del primo tentativo; secondo, violazione dell’art. 1956 c.c. e vizio motivazionale, deducendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto liberata la fideiussore senza considerare il contenuto della garanzia e senza accertare che vi fosse stata una nuova concessione di credito, trattandosi a loro dire di mera ristrutturazione dell’esposizione preesistente e non di nuovo affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la decisione di merito fosse coerente con il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, quando la notifica non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento con immediatezza e comunque entro un tempo ragionevole, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente. La Corte ha osservato che la Corte d’appello aveva svolto una valutazione di fatto adeguatamente motivata sulla scusabilità dell’errore e sulla tempestività della riattivazione. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità della censura, rilevando che le ricorrenti miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte territoriale aveva correttamente applicato l’art. 1956 c.c., ponendo a carico del fideiussore l’onere di provare i presupposti della liberazione e valorizzando, nel caso concreto, la concessione di ulteriore credito, la conoscenza della banca del peggioramento patrimoniale del debitore e l’assenza di prova della conoscenza di tale situazione in capo alla garante. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 641 c.p.c.
Il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è perentorio; in caso di notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, rileva la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria.
art. 380-bis 1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per la decisione del ricorso.
art. 1956 c.c.
Il fideiussore che invochi la liberazione deve provare che, dopo la fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia concesso ulteriore credito al terzo senza la sua autorizzazione, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore; l’autorizzazione non è necessaria se tale conoscenza è comune o presumibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo; non consente di contestare la complessiva congruità della valutazione delle prove.
art. 325 c.p.c.
È richiamato come parametro temporale per individuare il limite massimo, dimezzato, entro cui deve avvenire la riattivazione del procedimento notificatorio in caso di notifica non riuscita.
art. 1842 c.c.
L’apertura di credito è qualificata come contratto con cui la banca si obbliga a tenere a disposizione una somma di denaro per un periodo determinato o indeterminato, costituendo una forma di finanziamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo, in caso di rigetto dell’impugnazione, al presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594
Il notificante deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio quando la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili a lui; il tempo massimo è, di regola, pari alla metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
Cass. Sez. U. 24/07/2009, n. 17352
Richiamata in tema di onere del notificante di compiere le ricerche necessarie per individuare il corretto luogo di notificazione dopo il mutamento di indirizzo del difensore.
Cass. 17/07/2023, n. 20713
Richiamata per il principio secondo cui l’onere di richiedere l’autorizzazione del fideiussore non sussiste se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune o presumibile.
Cass. 13/03/2024, n. 6685
Richiamata nello stesso senso in tema di art. 1956 c.c. e conoscenza del peggioramento economico del debitore.
Cass. 23/05/2014, n. 11511
Richiamata per delimitare i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione delle prove.
Cass. 13/06/2014, n. 13485
Richiamata per il medesimo principio sulla non censurabilità in cassazione della rivalutazione del merito.
Cass. 15/07/2009, n. 16499
Richiamata per il medesimo principio sulla distinzione tra vizio motivazionale e riesame del merito.
Cass. 04/07/2017, n. 16467
Richiamata per affermare che non è consentito trasformare la doglianza in una critica alla valutazione complessiva delle prove.
Cass. 21730/2010
Richiamata per affermare che la nozione di concessione di ulteriore credito può comprendere anche le modalità di gestione di un rapporto già instaurato.
Massime di principio
- In caso di notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, gli effetti della richiesta originaria si conservano solo se il procedimento notificatorio viene riattivato con immediatezza e comunque entro un intervallo di tempo ragionevole, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- La tempestività della riattivazione della notifica è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente.
- Il fideiussore che invoca la liberazione ex art. 1956 c.c. ha l’onere di provare i presupposti della norma, inclusa la concessione di ulteriore credito al debitore principale senza autorizzazione e la consapevolezza del creditore del peggioramento economico del debitore.
- La tutela del fideiussore ex art. 1956 c.c. non opera quando la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore è comune o comunque presumibile dal creditore e dal garante.
- La nozione di "concessione di ulteriore credito" può includere non solo l’instaurazione di nuovi rapporti obbligatori, ma anche la gestione o ristrutturazione di rapporti già in essere, se sostanzialmente comporta nuova disponibilità finanziaria.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, salvo l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
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