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Sentenza

Sentenza n. 14098/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione recante "Iscrizione Albo degli operatori economici di Roma Capitale. Comunicazione avvio della procedura in contraddittorio, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990", di cui alla nota prot. -OMISSIS-novembre 2025, trasmessa all'odierna ricorrente da Roma capitale - Dipartimento Centrale Appalti; - ove occorrer possa ed in parte qua, del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. -OMISSIS- aprile 2024 e della delibera medesima, nella parte in cui venisse interpretato nel senso di prevedere una causa di sospensione ed espulsione dell'operatore economico dall'albo fornitori di Roma capitale per non aver presentato o aver presentato tardivamente aggiornamenti alle precedenti dichiarazioni rese in sede di prima iscrizione; - ove occorrer possa ed in parte qua, del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. -OMISSIS- aprile 2024 e della delibera medesima, nella parte in cui venisse interpretato nel senso di prevedere una causa di sospensione ed espulsione dell'operatore economico dall'albo fornitori di Roma capitale per non aver presentato o aver presentato tardivamente aggiornamenti alle precedenti dichiarazioni rese in sede di prima iscrizione anche se tali aggiornamenti sono presenti nel FVOE dell'operatore economico o in banche dati pubbliche o hanno comunque formato oggetto di precedenti comunicazioni comunque effettuate a Roma capitale; - ove occorrer possa, di tutti gli avvisi di respingimento delle istanze di mantenimento nelle sezioni dell'albo; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\1\2026: - di tutti gli atti già gravati unitamente al ricorso principale; - della comunicazione Prot. -OMISSIS- gennaio 2026 recante “Conclusione del contraddittorio nei confronti della società “-OMISSIS-in liquidazione” – Cancellazione dall’Albo degli operatori economici di Roma Capitale”, trasmessa in pari data all’odierna ricorrente da Roma capitale – Dipartimento Centrale Appalti; - della comunicazione recante “Iscrizione Albo degli operatori economici di Roma Capitale. Comunicazione avvio della procedura in contraddittorio, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990”, di cui alla nota prot. -OMISSIS-novembre 2025, trasmessa all’odierna ricorrente da Roma capitale – Dipartimento Centrale Appalti; - ove occorrer possa ed in parte qua, del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. -OMISSIS- aprile 2024 e della delibera medesima; - ove occorrer possa, dell’Avviso Pubblico prot. n. -OMISSIS-, per gli stessi motivi prospettati rispetto al Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. -OMISSIS- aprile 2024; - ove occorrer possa del Patto di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati; - ove occorrer possa, di tutti gli avvisi di respingimento delle istanze di mantenimento nelle sezioni dell’albo; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente; nonché per l’accertamento della nullità: - della comunicazione Prot. -OMISSIS- gennaio 2026 recante “Conclusione del contraddittorio nei confronti della società “-OMISSIS-in liquidazione” – Cancellazione dall’Albo degli operatori economici di Roma Capitale”; - della comunicazione recante “Iscrizione Albo degli operatori economici di Roma Capitale. Comunicazione avvio della procedura in contraddittorio, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990”, di cui alla nota prot. -OMISSIS-novembre 2025; - in parte qua del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. -OMISSIS- aprile 2024 e della delibera medesima. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\1\2026: - degli stessi provvedimenti già gravati in sede di primo ricorso per motivi aggiunti, a valere occorrendo quale ricorso autonomo, con particolare riferimento ai seguenti; - della comunicazione Prot. -OMISSIS- gennaio 2026 recante “Conclusione del contraddittorio nei confronti della società “-OMISSIS-in liquidazione” – Cancellazione dall’Albo degli operatori economici di Roma Capitale”; - della comunicazione recante “Iscrizione Albo degli operatori economici di Roma Capitale. Comunicazione avvio della procedura in contraddittorio, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990”, di cui alla nota prot. -OMISSIS-novembre 2025; - ove occorrer possa ed in parte qua, del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. -OMISSIS- aprile 2024 e della delibera medesima, nella parte in cui venisse interpretato nel senso di prevedere termini di conclusione del procedimento meramente ordinatori e non perentori; - ove occorrer possa, dell’Avviso Pubblico prot. n. -OMISSIS-, per gli stessi motivi sopra prospettati rispetto al Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. -OMISSIS- aprile 2024; - ove occorrer possa del Patto di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati; - ove occorrer possa, di tutti gli avvisi di respingimento delle istanze di mantenimento nelle sezioni dell’albo; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202515274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’Albo degli operatori economici di Roma Capitale per omessa o tardiva comunicazione di modifiche societarie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società, iscritta nel 2024 all’Albo degli operatori economici di Roma Capitale per l’individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, ha impugnato il provvedimento di avvio del procedimento e di contestuale sospensione dall’Albo del 13 novembre 2025, nonché il provvedimento finale di cancellazione del 12 gennaio 2026 e, in parte qua, il Regolamento dell’Albo. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 1, 2 e 10 e dell’Allegato II.1 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, dei principi di tassatività delle cause di esclusione, concorrenza, accesso al mercato, proporzionalità, uguaglianza e buona fede, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che il Regolamento non potesse introdurre una causa espulsiva per il mancato aggiornamento delle dichiarazioni, che la sospensione automatica fosse sproporzionata e priva di adeguato contraddittorio, che le modifiche societarie fossero comunque irrilevanti ai fini dei requisiti di partecipazione e conoscibili tramite banche dati pubbliche e FVOE, e che la società avesse tempestivamente comunicato a Roma Capitale la liquidazione e la nomina del nuovo legale rappresentante mediante comunicazioni inviate al Municipio X il 6 agosto 2025 e al Municipio III il 3 settembre 2025. Ha inoltre dedotto la decadenza dal potere sanzionatorio per superamento del termine procedimentale. Roma Capitale ha sostenuto che la cancellazione non costituisse una nuova causa di esclusione, ma la conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo regolamentare di aggiornamento, fondato sull’autoresponsabilità dell’operatore economico; ha contestato l’idoneità delle comunicazioni inviate ai Municipi a sostituire l’aggiornamento tramite la piattaforma dell’Albo e ha qualificato la sospensione come misura cautelare a tutela dell’interesse pubblico.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti esaminati, ritenendo fondati il secondo e il quarto motivo, e ha assorbito le ulteriori censure sulla legittimità generale degli obblighi informativi e delle conseguenze espulsive previste dal Regolamento. Il Collegio ha accertato che la società aveva deliberato lo scioglimento il 24 giugno 2025 e la messa in liquidazione con nomina del liquidatore e nuovo legale rappresentante il 21 luglio 2025; tali modifiche erano state comunicate a Roma Capitale nei mesi di agosto e settembre 2025, quindi entro il termine di trenta giorni, considerando quale dies a quo la delibera o, comunque, l’iscrizione nel Registro delle imprese. Pur rilevando che le comunicazioni non erano state trasmesse tramite lo specifico form dell’Albo, il TAR ha escluso che vi fosse stata una vera omissione informativa, poiché i dati erano stati comunque portati tempestivamente a conoscenza di Roma Capitale. Ha ritenuto irragionevole e sproporzionato sanzionare la mera violazione delle modalità formali con la sospensione e la cancellazione dall’Albo, soprattutto perché la società aveva successivamente ricevuto, tra il 6 e l’11 novembre 2025, avvisi automatici che le consentivano di aggiornare le informazioni entro ulteriori trenta giorni, senza poter fruire di tale termine a causa dell’immediato avvio del procedimento di cancellazione il 13 novembre 2025. La trasparenza concretamente dimostrata e la sostanziale tempestività delle comunicazioni rendevano sproporzionata la cancellazione, cui conseguiva l’impossibilità di partecipare per un anno alle procedure di Roma Capitale. Sono stati annullati il provvedimento di sospensione del 13 novembre 2025 e quello di cancellazione del 12 gennaio 2026. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 36/2023

    La disciplina delle procedure sotto soglia costituisce il quadro normativo di riferimento per l’Albo degli operatori economici destinato alla selezione degli invitati.

  • art. 3 Allegato II.1 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale fondamento della disciplina degli elenchi degli operatori economici e dell’obbligo di aggiornamento delle informazioni rese dagli operatori.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    È invocato dalla ricorrente in relazione al principio di tassatività delle cause di esclusione; il TAR non decide nel merito tale questione, ritenendo sufficiente l’accoglimento dei motivi relativi al travisamento e alla sproporzione.

  • art. 7 l. 241/1990

    È richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento e alla sospensione disposta nelle more della cancellazione; la sentenza non fonda su tale disposizione la decisione finale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio procedimentale; la relativa censura è assorbita.

  • art. 4, comma 8, Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale

    Gli operatori economici sono comunque tenuti a comunicare, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi […] ogni variazione o aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese per l’iscrizione.

    L’obbligo di aggiornamento non consente tuttavia di sanzionare con sospensione e cancellazione la mera inosservanza delle modalità formali quando le informazioni siano state tempestivamente comunicate all’amministrazione con altri mezzi.

  • art. 9, commi 3, 6 e 7, Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici di Roma Capitale

    Prevede la cancellazione per mancata comunicazione delle variazioni entro trenta giorni e la sospensione dall’Albo durante il procedimento di cancellazione; tali misure, nel caso concreto, sono state annullate perché sproporzionate rispetto alla condotta effettivamente tenuta.

Massime di principio

  • Quando un operatore economico comunica tempestivamente all’amministrazione le variazioni rilevanti ai fini dell’iscrizione in un albo fornitori, la mera inosservanza del canale o del modulo formale previsto dal regolamento non può essere automaticamente equiparata a un’omissione informativa sostanziale.
  • La sospensione e la cancellazione da un albo degli operatori economici devono rispettare il principio di proporzionalità: sono illegittime quando l’amministrazione abbia comunque ricevuto tempestivamente le informazioni aggiornate e la violazione residua riguardi soltanto le modalità formali di trasmissione.
  • La valutazione della proporzionalità della sanzione deve considerare il comportamento complessivo dell’operatore, la concreta trasparenza della condotta, la possibilità di regolarizzare l’aggiornamento e l’incidenza effettiva della violazione sull’affidabilità e sul funzionamento dell’albo.
  • Non sussiste una sostanziale omissione informativa quando i dati relativi alle modifiche societarie siano stati trasmessi entro il termine regolamentare a uffici dell’amministrazione appartenenti al medesimo ente, anche se non mediante lo specifico form telematico dell’albo, salvo che la disciplina o le concrete circostanze dimostrino l’assoluta inidoneità della comunicazione a raggiungere lo scopo informativo.
  • La cancellazione da un albo fornitori, ove impedisca per un periodo significativo la partecipazione alle procedure di affidamento dell’amministrazione, costituisce una conseguenza particolarmente gravosa e deve essere giustificata da una violazione effettiva e sostanziale dell’obbligo informativo, non dalla sola inosservanza di formalità prive di incidenza concreta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaPartecipazione al procedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potereBuona fede e correttezza della PA

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