Sentenza n. 12761/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’accertamento dell'obbligo di dare materiale, concreta e definitiva esecuzione alla Determinazione Dirigenziale 28 dicembre 2021, prot. n. CT/136787/2021 del Municipio XIV di Roma Capitale, contenente l’ordine di demolizione d'ufficio dei manufatti abusivi siti in un terreno in Roma, Via Trionfale n. 165, stante il perdurante silenzio-inadempimento da parte delle Amministrazioni resistenti alla istanza/diffida di esecuzione presentata dalle Società ricorrenti con nota del 15 giugno 2022; e per la conseguente condanna, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.a., di tutte le Amministrazioni resistenti ad adottare tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi e materiali ulteriori, prodromici o conseguenti, diretti a dare piena attuazione alla predetta demolizione, rimuovendo concretamente il manufatto abusivo e ripristinando così la legalità, e, laddove ritenuto necessario, per l'annullamento della Nota del Municipio Roma XIV di Roma Capitale 14 luglio 2022, prot. CT n. 80585, di rifiuto di dare seguito od esecuzione all'ordine di demolizione d'ufficio di cui alla Determinazione Dirigenziale 28 dicembre 2021, prot. n. CT/136787/2021; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia e rifiuto di dare esecuzione all'ordine di demolizione d'ufficio di un manufatto abusivo, nonché la nota municipale di rifiuto del 14 luglio 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni resistenti di dare concreta e definitiva esecuzione alla determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2021, con cui era stato ordinato l'abbattimento d'ufficio di manufatti abusivi siti in Roma, e la condanna all'adozione degli atti amministrativi e materiali necessari alla demolizione e al ripristino della legalità. In via subordinata è stato chiesto l'annullamento della nota del Municipio Roma XIV del 14 luglio 2022, recante il rifiuto di procedere all'esecuzione dell'ordine di demolizione. Nel corso del giudizio di esecuzione, il TAR aveva disposto ulteriori attività tramite un Commissario ad acta e assegnato ai controinteressati un termine per completare la rimozione delle fondazioni in cemento e dei detriti residui. Le attività di demolizione hanno evidenziato criticità tecniche relative alla soletta di fondazione e alla piattaforma di base, oggetto di sopralluoghi e interlocuzioni con i Vigili del Fuoco, con successiva recinzione dell'area da parte di Roma Capitale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata, consistente nella completa esecuzione della sentenza n. 12981/2023 della stessa Sezione e, quindi, nell'attuazione dell'ordine di demolizione e nel ripristino della legalità. Roma Capitale e la parte controinteressata sono state condannate, quali parti soccombenti, al pagamento delle spese del presente incidente di esecuzione, liquidate in euro 1.500 ciascuna, oltre accessori di legge. Il compenso del Commissario ad acta resta a carico di Roma Capitale secondo quanto già stabilito nella sentenza precedente e sarà liquidato con separato decreto.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel giudizio definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di esecuzione, l'amministrazione e gli altri soggetti tenuti all'adempimento realizzano integralmente la pretesa sostanziale fatta valere, rendendo non più utile una pronuncia sulla domanda.
- Nel giudizio di esecuzione del giudicato, il giudice può avvalersi di un Commissario ad acta e assegnare ai soggetti obbligati termini per il completamento degli adempimenti materiali necessari all'attuazione della decisione.
- La cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza sostanziale, con condanna dei soggetti che hanno reso necessario il giudizio o l'incidente di esecuzione.
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