Cassazione Civile, Ordinanza n. 02727/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario due note di iscrizione ipotecaria, sostenendo in sintesi la mancata prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi preventivi posti a base delle iscrizioni. La CTP aveva accolto il ricorso per difetto di deposito della documentazione notificatoria da parte dell’agente della riscossione; in appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione rilevando che era stata prodotta prova documentale delle notifiche delle cartelle e che la contribuente non aveva dedotto contestazioni sul contenuto di tali notifiche. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) nullità/falsa applicazione di legge per avere la CTR ritenuto regolare la notifica della comunicazione preventiva relativa a una delle ipoteche nonostante la mancata prova dell’invio della raccomandata informativa; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione alla mancata notifica della comunicazione preventiva relativa all’altra iscrizione ipotecaria; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la CTR avrebbe reso una motivazione solo formale e non effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza e per le carenze di specificità evidenziate nel ricorso, osservando che la parte avrebbe dovuto trascrivere gli atti rilevanti (in particolare la comparsa di costituzione in appello e la relata di notifica) per consentire il controllo sulle censure. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, chiarendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, superava il minimo costituzionale richiesto e non integrava motivazione apparente, poiché aveva dato conto dell’esistenza in atti della prova documentale delle notifiche e della mancata contestazione specifica da parte della contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
è richiamato quale base normativa degli avvisi preventivi connessi all’iscrizione ipotecaria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio denunciato come falsa applicazione di legge è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di nullità per difetto di motivazione è stato scrutinato alla luce dei requisiti della motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
si richiama la riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale"
art. 380 bis c.p.c.
indica la trattazione camerale con proposta del relatore e regolare instaurazione del contraddittorio
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
è evocato come parametro del dovere di motivazione della sentenza civile
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
è richiamato quale corrispondente obbligo di motivazione nel processo tributario
art. 111, comma 6, Cost.
è indicato come fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure che presuppongono l’esame di atti processuali o di documenti devono essere formulate in modo autosufficiente, con trascrizione o puntuale indicazione del contenuto degli atti rilevanti, così da consentire il controllo della Corte.
- La denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione è ammissibile solo quando ricorra una vera motivazione apparente o un’anomalia motivazionale che si traduca in violazione del minimo costituzionale; non è sufficiente lamentare la mera sinteticità o insufficienza della motivazione.
- Quando il giudice di merito accerta, sulla base della documentazione in atti, la sussistenza della prova delle notifiche rilevanti e rileva che la controparte non ha formulato contestazioni specifiche sul loro contenuto, la motivazione è sufficiente se rende comprensibile l’iter logico seguito.
- Nel giudizio tributario, la parte che contesta la regolarità di notifiche poste a base di un atto della riscossione deve articolare censure specifiche e riferite ai singoli atti notificatori, non potendo limitarsi a contestazioni generiche o alla sola tardività della produzione documentale.
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