Cassazione Civile, Ordinanza n. 18357/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per maggior IRPEF e addizionale relativa all’anno d’imposta 2006, fondato su informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale e riferite a una scheda cliente di una banca svizzera riconducibile alla c.d. lista Falciani. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, egli ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e violazione delle norme processuali, perché la CTR avrebbe recepito acriticamente la tesi dell’Ufficio sull’acquisizione delle informazioni senza adeguata prova documentale; 2) violazione delle norme sul procedimento e sulla motivazione dell’accertamento, sostenendo la mancanza di prova sulla concreta acquisizione della scheda con le modalità indicate; 3) erronea qualificazione della scheda come presunzione legale con conseguente inversione dell’onere della prova, mentre al più si tratterebbe di indizio bisognoso di ulteriori riscontri; 4) violazione dell’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso, perché l’atto faceva riferimento a documenti non conosciuti dal contribuente; 5) violazione della disciplina dello scudo fiscale, che avrebbe precluso ulteriori accertamenti sulle attività estere emerse; 6) erronea applicazione retroattiva della presunzione di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, che secondo il ricorrente avrebbe natura sostanziale e non processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati, in parte congiuntamente, i primi, secondi, terzi, quarti e sesti motivi, richiamando l’orientamento già consolidato sulla utilizzabilità in ambito tributario delle informazioni della c.d. lista Falciani e sul loro valore di elemento indiziario idoneo a fondare anche da solo una presunzione semplice, purché grave e precisa. Ha inoltre affermato che la presunzione di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 non ha natura procedimentale ma sostanziale e non è retroattiva, ma ciò non impedisce l’accertamento basato su presunzioni semplici. Quanto al quinto motivo, la Corte ha escluso che lo scudo fiscale operasse automaticamente come preclusione, osservando che il contribuente aveva l’onere di dimostrare l’incoerenza tra le somme oggetto di dichiarazione riservata e i dati emergenti dalla scheda estera; tale onere non è stato assolto. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese e ha disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/motivazione, ma non ritenuto violato.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria della CTR.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 6, comma 2, L. 212/2000
Invocato dal ricorrente; la Corte non ne ha ravvisato violazione nei termini dedotti.
art. 10, comma 1, L. 212/2000
Invocato dal ricorrente in relazione ai doveri di correttezza dell’Amministrazione.
art. 12, comma 2, L. 212/2000
Richiamato dal ricorrente sul tema dell’allegazione degli atti; la Corte ha ritenuto infondato il motivo così articolato.
art. 31-bis d.P.R. 600/1973
Richiamato in tema di cooperazione internazionale e acquisizione di informazioni fiscali.
Direttiva 77/799/CEE
Indicata come base della cooperazione informativa internazionale che ha consentito la trasmissione dei dati bancari.
Convenzione italo-francese ratificata con L. 20/1992
Richiamata come ulteriore base della cooperazione internazionale tra autorità fiscali.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Invocati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai canoni del giusto processo e della motivazione.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La Corte ha ribadito che i dati della lista Falciani possono valere come presunzioni semplici, anche uniche, purché gravi e precise.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Invocato sull’obbligo di motivazione dell’avviso e di allegazione degli atti richiamati; la Corte ha escluso la violazione nei termini dedotti.
art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 350/2001
Richiamato in tema di scudo fiscale e preclusione degli accertamenti; la Corte ha affermato che il contribuente deve provare l’incoerenza tra somme scudate e dati esteri.
art. 12, comma 2, d.l. 78/2009
La Corte ha affermato che la presunzione di evasione per attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente; resta però utilizzabile la prova per presunzioni semplici.
art. 11 preleggi
Richiamato dal ricorrente contro la retroattività della disciplina.
art. 3, comma 1, L. 212/2000
Richiamato in relazione al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia tributaria, elementi documentali acquisiti anche tramite cooperazione internazionale possono essere utilizzati dall’Amministrazione e dal giudice, salvo specifica inutilizzabilità prevista dalla legge o lesione di diritti fondamentali.
- La c.d. lista Falciani non vale come mera notizia anonima priva di attendibilità: la scheda cliente bancaria può costituire un elemento indiziario forte idoneo, se grave e preciso, a fondare una presunzione semplice anche da sola.
- La prova presuntiva dell’occultamento di redditi o attività finanziarie all’estero non richiede necessariamente una pluralità di indizi; un solo elemento può essere sufficiente se possiede elevata valenza probabilistica e precisione.
- La presunzione di evasione introdotta dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente; ciò non esclude però l’accertamento fondato su presunzioni semplici secondo le regole generali.
- Quando il contribuente invoca l’effetto preclusivo dello scudo fiscale, grava su di lui l’onere di dimostrare l’effettiva coincidenza tra le attività dichiarate e quelle oggetto di accertamento; in mancanza, la preclusione non opera.
- L’obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione non è violato se gli elementi essenziali posti a base dell’accertamento risultano comunque conoscibili o già conosciuti dal contribuente nel contraddittorio procedimentale.
- La censura sulla valutazione delle prove è infondata quando il giudice di merito abbia esaminato gli indizi secondo i canoni di gravità, precisione e, se del caso, concordanza, senza attribuire alla prova atipica un valore legale non previsto.
- rami
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