Sentenza n. 735/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nel procedimento di VIA, parere paesaggistico regionale tardivo e decreto ministeriale di VIA positiva con prescrizioni di stralcio di parte dell’impianto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’inerzia del Ministero dell’Ambiente nel procedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico da 93,51 MW nel Comune di Monreale, chiedendo anche l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’assenso paesaggistico regionale e la condanna del Ministero alla conclusione del procedimento. Nel corso del giudizio ha impugnato la richiesta ministeriale di concerto, il parere regionale favorevole ma subordinato allo stralcio delle porzioni A2 e A3, la nota regionale che escludeva l’idoneità dell’area e il decreto ministeriale di VIA n. 403 dell’11 luglio 2025, nella parte in cui recepiva tali prescrizioni. La ricorrente ha dedotto: violazione dei termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006; formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale ai sensi dell’art. 17-bis l. n. 241/1990; illegittimità e inefficacia del parere paesaggistico tardivo; erronea qualificazione dell’area come non idonea ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 199/2021; difetto di istruttoria e motivazione; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favore per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. In particolare, il parere regionale avrebbe richiamato genericamente la presenza di corsi d’acqua vincolati e di altri impianti, senza precisare l’effettiva interferenza delle porzioni A2 e A3 con i vincoli, senza analizzare l’impatto visivo e percettivo e senza svolgere una concreta valutazione degli effetti cumulativi.
La decisione
La domanda originaria relativa all’accertamento dell’illegittimità del silenzio ministeriale è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché durante il giudizio il Ministero ha adottato il decreto di VIA n. 403/2025. Sono state invece accolte le restanti domande. Il TAR ha accertato che la trasmissione ministeriale del 5 febbraio 2025 aveva attivato il subprocedimento per l’acquisizione del concerto paesaggistico e che il termine di venti giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 era inutilmente decorso prima dell’adozione del parere regionale del 23 maggio 2025. Per effetto dell’art. 17-bis l. n. 241/1990 si era quindi formato il silenzio-assenso endoprocedimentale; il parere tardivo è stato dichiarato radicalmente inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, e non semplicemente annullato. Il decreto di VIA è stato annullato integralmente perché recepiva acriticamente le valutazioni regionali tardive e comunque perché il parere era viziato da difetto di istruttoria e insufficienza motivazionale. L’amministrazione non aveva dimostrato con dati cartografici e tecnici l’effettiva ricaduta delle aree A2 e A3 nelle fasce di rispetto fluviali, né aveva illustrato la concreta incompatibilità paesaggistica dell’intervento, l’impatto visivo e percettivo o gli effetti cumulativi con altri impianti, dei quali non erano precisati caratteristiche, localizzazione e stato autorizzatorio. Il TAR ha inoltre affermato che la qualificazione di un’area come non idonea non determina automaticamente l’impossibilità di realizzare l’impianto, ma impone una più rigorosa ponderazione degli interessi e una motivazione specifica. Le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
Disciplina l’istanza di avvio del procedimento di VIA presentata dalla società.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
Prevede che, dopo lo schema di provvedimento di VIA, il concerto dell’autorità paesaggistica sia acquisito entro venti giorni; il decorso infruttuoso del termine concorre alla formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale.
art. 17-bis l. n. 241/1990
Il silenzio-assenso tra amministrazioni si applica anche agli atti di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, compresi quelli paesaggistici e culturali; decorso il termine, l’amministrazione procedente deve proseguire il procedimento.
art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990
Gli atti adottati tardivamente dopo la formazione del silenzio-assenso sono inefficaci.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
La qualificazione di un’area come idonea o non idonea rileva nella disciplina autorizzatoria degli impianti da fonti rinnovabili, ma la non idoneità non determina automaticamente la preclusione dell’intervento.
art. 22 d.lgs. n. 199/2021
Nelle aree idonee il parere paesaggistico ha natura obbligatoria ma non vincolante, sicché l’inerzia dell’autorità paesaggistica non può paralizzare la conclusione del procedimento.
art. 142 d.lgs. n. 42/2004
È richiamato quale base del vincolo paesaggistico relativo alle fasce contermini ai corsi d’acqua; la sua concreta applicazione deve essere dimostrata mediante dati tecnici e cartografici.
art. 29 c.p.a.
Costituisce la base processuale per l’annullamento del decreto di VIA illegittimo.
art. 31 c.p.a.
Rileva per la domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, divenuta improcedibile per l’adozione del provvedimento espresso.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di riqualificare la domanda, accertando l’inefficacia dell’atto tardivo anziché procedere al suo annullamento.
art. 117 c.p.a.
Rileva per l’azione contro il silenzio dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, quando la Commissione tecnica ha adottato lo schema di provvedimento e l’amministrazione procedente ha attivato il subprocedimento per acquisire il concerto paesaggistico, il termine previsto per tale concerto decorre dalla comunicazione sostanzialmente idonea ad attivare il subprocedimento; il suo inutile decorso determina la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale ai sensi dell’art. 17-bis l. n. 241/1990.
- La formazione del silenzio-assenso tra amministrazioni impedisce di attribuire efficacia a un parere paesaggistico adottato tardivamente; tale atto è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990 e non deve essere annullato per vizi propri.
- La qualificazione di un’area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non comporta automaticamente il divieto di realizzazione dell’intervento, ma impone una valutazione più rigorosa e una motivazione concreta sulla prevalenza degli interessi paesaggistici e ambientali contrapposti.
- Un parere paesaggistico che limita o esclude porzioni di un impianto deve indicare puntualmente l’effettiva interferenza con i vincoli, mediante dati tecnici e cartografici verificabili, e deve motivare l’impatto visivo, percettivo e cumulativo dell’intervento; il generico richiamo alla presenza di corsi d’acqua vincolati o di altri impianti integra difetto di istruttoria e insufficienza motivazionale.
- Il provvedimento di VIA è illegittimo quando recepisce acriticamente valutazioni paesaggistiche tardive o carenti, senza svolgere autonome verifiche istruttorie e senza una motivazione adeguata sulla concreta compatibilità o incompatibilità dell’intervento.
- L’adozione del provvedimento espresso durante il giudizio promosso contro il silenzio determina l’improcedibilità della domanda originaria per sopravvenuta carenza di interesse, ma consente l’impugnazione dell’atto sopravvenuto mediante motivi aggiunti.
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