Cassazione Civile, Ordinanza n. 34810/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza precedente, aggiungendo la formula di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, con annotazione della correzione sull'originale della sentenza. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, ritenuto di natura amministrativa.
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La vicenda trae origine da un giudizio di legittimità in cui, con sentenza della Corte di cassazione, il ricorso originario era stato rigettato e la società ricorrente era stata condannata alla rifusione delle spese in favore della controparte vittoriosa. Il difensore di quest'ultima ha chiesto la correzione della sentenza per omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, allegando che la relativa istanza era stata espressamente formulata nel controricorso con dichiarazione di anticipo. La richiesta di correzione era diretta a integrare il dispositivo della sentenza con la statuizione di distrazione delle spese a favore dell'avvocato antistatario. La Corte ha esaminato se l'omessa pronuncia sulla distrazione potesse essere emendata con il procedimento di correzione di errore materiale e se il difensore fosse legittimato a proporre il ricorso anche in presenza dell'estinzione della società rappresentata.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La procura conferita nel giudizio concluso con la sentenza da correggere conserva ultrattività ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere la distrazione delle spese.
artt. 287 ss. c.p.c.
L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, esperibile dal difensore antistatario che abbia formulato specifica richiesta nel giudizio concluso.
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione della sentenza della Corte di cassazione ha natura amministrativa; perciò non vi è luogo a statuire sulle spese del relativo procedimento.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese giudiziali integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non essendo necessario un autonomo mezzo di impugnazione.
- Il difensore antistatario è legittimato a proporre l'istanza di correzione quando nel giudizio definito dalla sentenza aveva formulato specifica richiesta di distrazione delle spese.
- L'ultrattività della procura consente al difensore di attivare il rimedio correttivo anche se la parte rappresentata si sia estinta successivamente alla decisione.
- Nel procedimento di correzione della sentenza di cassazione non si fa luogo alla regolazione delle spese, poiché tale procedimento ha natura amministrativa e non contenziosa.
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