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Sentenza

Sentenza del 13/10/2021 n. 4547 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Definizione agevolata della lite - Pagamento della prima rata - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha estinto il procedimento in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 119/2018, il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata, rendendo inutile la prosecuzione del processo ai fini della decisione sul merito (con richiamo alla disciplina della cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 22 del d.lgs. 546/1992).

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio verteva sulla sussistenza della materia del contendere dopo che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 e aveva effettuato il pagamento della prima rata; si doveva verificare se tale pagamento perfezionasse la definizione e determinasse l'estinzione della controversia.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 6

    art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018

    Il pagamento della prima rata determina il perfezionamento della definizione agevolata; una volta perfezionata la definizione, viene meno la materia del contendere relativa agli atti ricompresi nella definizione.

  • d.lgs. 546/1992, art. 22

    Disciplina la cessazione della materia del contendere nel processo tributario e la conseguente estinzione del giudizio quando viene meno l'oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata e paga la prima rata prevista dall'art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e estinguere il processo rispetto agli atti ricompresi nella definizione.
  • La prova del perfezionamento della definizione (es. ricevuta di pagamento, quietanza, estratto conto che attesti l'addebito della prima rata) è sufficiente per determinare l'inefficacia del proseguimento del giudizio sul merito.
  • Se il pagamento della prima rata è contestato (per es. per mancanza di effettivo accredito o per vizi formali nell'adesione), il giudice verifica la sussistenza del perfezionamento; solo in assenza di prova valida non si deve dichiarare la cessazione.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere estingue il processo senza decisione sul merito relativamente agli atti compresi nella definizione agevolata, ma non preclude verifiche o azioni relative a elementi non ricompresi nella definizione stessa.
  • In situazioni analoghe è importante presentare tempestivamente e documentare il pagamento della prima rata nel corso del processo per ottenere la dichiarazione di cessazione e la chiusura del giudizio.

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