Cassazione Civile, Ordinanza n. 18567/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione il decreto del Tribunale di Lecce che aveva convalidato la proroga del suo trattenimento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Brindisi. Egli sosteneva che, avendo proposto ricorso giurisdizionale avverso il diniego della protezione internazionale e avendo anche chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento della Commissione territoriale, il Tribunale non avrebbe potuto convalidare la proroga del trattenimento prima di pronunciarsi su tale istanza di sospensione. Denunciava quindi la violazione dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015, in relazione all'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, correggendo però la motivazione del decreto impugnato. Ha chiarito che la sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego di protezione internazionale, eventualmente disposta dal tribunale ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008, incide solo sull'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e sull'obbligo di lasciare il territorio nazionale, ma non determina automaticamente la cessazione del trattenimento. Il trattenimento del richiedente asilo, quando ricorrono i presupposti dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015, permane fino alla sospensione dell'efficacia esecutiva e comunque per il tempo in cui l'interessato è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso. Poiché il Tribunale aveva dato atto della pendenza del giudizio sulla protezione internazionale, la convalida della proroga è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015
il richiedente trattenuto che proponga ricorso avverso il rigetto della protezione internazionale rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva e per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso.
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142/2015
il tribunale verifica soltanto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 7, cioè la pendenza del procedimento giurisdizionale.
art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008
la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato opera quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e incide sull'efficacia esecutiva del diniego, non sul trattenimento.
art. 35-bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008
nei casi di trattenimento, la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che inserisce il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego di protezione internazionale incide sull'obbligo di allontanamento dal territorio nazionale, ma non determina di per sé la cessazione del trattenimento del richiedente asilo.
- Nel caso di richiedente asilo trattenuto, il giudice deve verificare la sola pendenza del ricorso giurisdizionale e non è necessario che si sia già pronunciato sull'istanza di sospensione per poter convalidare la proroga del trattenimento.
- La disciplina del trattenimento e quella della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto operano su piani distinti: la prima regola la permanenza nel centro, la seconda l'efficacia del diniego e la conseguente espellibilità.
- Quando la decisione impugnata dà conto della pendenza del giudizio sulla protezione internazionale, la proroga del trattenimento può essere convalidata se risultano integrati i presupposti normativi del trattenimento stesso.
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