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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11603/2025 del 03/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La curatela fallimentare aveva agito per ottenere la revoca/inefficacia di pagamenti eseguiti in favore della banca, sostenendo che si trattasse di atti dispositivi del debitore compiuti in pregiudizio dei creditori e, in subordine, chiedendo la declaratoria di inefficacia di un pagamento ai sensi dell'art. 65 l. fall. e il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. La vicenda riguardava due accrediti effettuati sul conto della società fallita, collegati a somme provenienti da un terzo (socio-amministratore), poi utilizzate per estinguere o ridurre debiti verso la banca. La Corte d'appello aveva ritenuto che le somme fossero di provenienza del terzo, che il pagamento fosse stato eseguito dal terzo stesso senza depauperare il patrimonio sociale, e che mancassero quindi i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria/fallimentare, dell'azione ex art. 65 l. fall. e della responsabilità aquiliana. In cassazione il fallimento ha denunciato violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2901 c.c., 66 e 65 l. fall., 2043 c.c., 1282 c.c., d.lgs. 231/2002 e, sul piano processuale, ha censurato anche la liquidazione delle spese e il contributo unificato, sostenendo in sintesi che la banca aveva operato prelievi sul conto della società senza valida autorizzazione e che i pagamenti non potevano qualificarsi come adempimento del terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una nuova valutazione di merito dei fatti e degli atti istruttori, operazione non consentita in sede di legittimità, e che non fosse adeguatamente censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento che i pagamenti erano stati eseguiti con denaro del terzo socio-amministratore, con conseguente assenza di un atto dispositivo del debitore e di depauperamento del patrimonio sociale. Una volta dichiarato inammissibile il primo motivo, la Corte ha reputato privo di interesse l'esame degli altri motivi, tutti dipendenti dalla diversa ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese del giudizio di cassazione per mancata difesa della banca intimata; è stata invece confermata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    i motivi di ricorso non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o degli atti istruttori.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma le censure sono state reputate inammissibili perché dirette a contestare il merito della ricostruzione fattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l'apprezzamento delle prove, ma la Corte ha escluso che ciò consentisse una revisione del merito in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione probatoria, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità.

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria presuppone un atto dispositivo del debitore idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori.

  • art. 66 l. fall.

    nel caso concreto la revocatoria fallimentare ordinaria non era configurabile perché il pagamento era stato eseguito da un terzo con denaro proprio e non dal debitore.

  • art. 65 l. fall.

    l'inefficacia dei pagamenti di debiti scaduti o non scaduti non è ravvisabile se il pagamento non è compiuto dal fallito e, comunque, se cade fuori dal termine rilevante.

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana è esclusa quando manca un comportamento illecito causalmente lesivo, essendo il pagamento ricondotto a un adempimento del terzo senza depauperamento della fallita.

  • art. 1282 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità del primo motivo.

  • d.lgs. 231/2002

    richiamato nel quarto motivo, ma assorbito dall'inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nell'appello incidentale della banca in tema di spese di lite; la questione resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo, ma non esaminato nel merito.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1 bis; comma 1 quater

    permane l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e dei fatti di causa.
  • L'azione revocatoria presuppone che l'atto impugnato sia un atto dispositivo riferibile al debitore e idoneo a incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori; se il pagamento è eseguito con denaro di un terzo, senza depauperamento del patrimonio del fallito, il requisito oggettivo difetta.
  • L'adempimento del terzo, quando sia effettivamente compiuto con patrimonio personale del terzo, non integra di per sé un atto revocabile del debitore e non determina pregiudizio ai creditori della società.
  • Quando la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata su un accertamento di fatto autonomo e sufficiente a sorreggere la decisione, le ulteriori censure che presuppongono una diversa ricostruzione del fatto restano prive di interesse o assorbite.
  • La responsabilità ex art. 2043 c.c. non può essere affermata se difetta un comportamento illecito imputabile al convenuto e un'effettiva lesione del patrimonio del soggetto che agisce.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccertamento del passivoInadempimentoResponsabilità della PA
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contratto

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