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Ordinanza

Ordinanza n. 3386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2655 del 2026, recante correzione dell'ordinanza cautelare n. 1025 del 2026 relativa a una procedura di appalto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ricorrente originario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha chiesto la correzione di asseriti errori materiali contenuti nell'ordinanza n. 2655 del 2026. In particolare, ha contestato la sussistenza dei presupposti per la correzione del dispositivo dell'ordinanza cautelare n. 1025 del 2026 e ha sostenuto che, quale conseguenza, avrebbe dovuto essere modificata anche la data dell'udienza di merito. Il giudice ha esaminato l'istanza ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza. Ha ritenuto che la domanda tendesse, in parte, a ottenere il riesame dell'ordinanza di correzione n. 2655 del 2026, attività non riconducibile alla correzione di un errore materiale. Quanto alla mancata anticipazione dell'udienza di merito, ha escluso la configurabilità di un errore materiale: nelle controversie in materia di appalti, la sollecita fissazione dell'udienza di merito è imposta dall'art. 120, comma 5, c.p.a. indipendentemente dall'accoglimento o dal rigetto della precedente istanza cautelare. La data dell'udienza era stata quindi individuata in base alle esigenze del ruolo della Sezione, sicché la rettifica del dispositivo dell'ordinanza cautelare non poteva incidere su tale individuazione. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata quale base processuale dell'istanza di correzione di errore materiale.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    La sollecita fissazione dell'udienza di merito nelle controversie in materia di appalti opera indipendentemente dall'esito della precedente fase cautelare; la data può quindi essere stabilita secondo le esigenze del ruolo della Sezione e non costituisce, per ciò solo, oggetto di errore materiale correggibile.

Massime di principio

  • L'istanza di correzione di errore materiale non può essere utilizzata per ottenere il riesame del contenuto decisorio di una precedente ordinanza di correzione.
  • Nelle controversie in materia di appalti, l'obbligo di sollecita fissazione dell'udienza di merito previsto dall'art. 120, comma 5, c.p.a. opera indipendentemente dall'accoglimento o dal rigetto della domanda cautelare.
  • La data dell'udienza di merito fissata sulla base delle esigenze del ruolo della Sezione non deve essere modificata per effetto della successiva correzione del dispositivo dell'ordinanza cautelare, quando tale correzione non incide sulla ragione della fissazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRito appalti e sorte del contratto
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici

Testo integrale

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