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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11582/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida, annullando la sentenza in quella parte e rimettendo gli atti al Tribunale di Potenza per nuovo esame e motivazione specifica sulla sussistenza dei presupposti per la revoca. Le altre statuizioni penali sono state confermate

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione accessoria della revoca della patente di guida, contestata come applicata in modo automatico e senza motivazione specifica nonostante non fossero contestate le circostanze aggravanti relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; dedotta violazione della giurisprudenza costituzionale e mancanza/contraddittorietà della motivazione

Norme richiamate

  • art.444 cod. proc. pen.

    art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); contesto procedurale in cui la sentenza è stata resa

  • art.589-bis cod. pen.

    comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen.

    Norma penale relativa all'omicidio stradale e alle relative circostanze aggravanti; il reato per cui è stata inflitta la pena è stato indicato come fondamento del provvedimento penale

  • art.222, comma 2, d.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada)

    art. 222, comma 2, d.lgs. 30/04/1992, n.285

    Prevede le sanzioni amministrative accessorie in materia di guida, ivi compresa la sospensione o revoca della patente; la Corte ha chiarito che la revoca non può essere applicata automaticamente e richiede adeguata motivazione quando mancano le circostanze aggravanti

  • Sentenza Corte Costituzionale n.88/2019

    Esclude l'automatismo della revoca della patente in assenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 589-bis; impone che il giudice effettui una valutazione individuale e motivata prima di applicare la revoca

  • art.218, comma 2, d.lgs. n.285/1992

    art. 218, comma 2, d.lgs. n.285/1992

    Individua i criteri rilevanti ai fini della determinazione della misura delle sanzioni amministrative accessorie (entità del danno, gravità della violazione, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare); la Corte richiede che il giudice motivi la scelta tra sospensione e revoca sulla base di questi parametri

  • art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limiti al controllo in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; tuttavia è ammissibile censurare l'omessa o erronea applicazione di sanzioni amministrative accessorie

  • art.133 cod. pen.

    Criteri generali di determinazione della pena; richiamato nei motivi per criticare la mancata autonoma motivazione della sanzione amministrativa rispetto al trattamento penale

  • art.606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione); utilizzata per censurare la mancanza di motivazione sulla revoca della patente

Massime di principio

  • La revoca della patente non può essere applicata automaticamente quando non sono contestate le circostanze aggravanti (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti); occorre valutazione individuale
  • Selezionando una sanzione amministrativa accessoria più gravosa (revoca anziché sospensione), il giudice deve fornire motivazione distinta e puntuale basata sui parametri dell'art. 218 comma 2 c.d.s. (entità del danno, gravità della violazione, rischio di ulteriore circolazione)
  • Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti è comunque ammissibile il controllo in Cassazione sull'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie
  • La motivazione relativa alla sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto a quella del trattamento penale e non può essere giustificata con argomentazioni generiche o con richiamo all'automatismo normativo
  • In assenza di adeguata motivazione il provvedimento che dispone la revoca deve essere annullato e rimesso al giudice di merito per nuovo esame e specifica valutazione

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