Sentenza del 22/03/2018 n. 1811 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Revisione delle rendite ai sensi dell'art. 1, co. 335, della l. 311/2004 - Atto di classamento fondato su tale norma e sulla determinazione del direttore dell'Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005 e recante in allegato la richiesta del Comune - Motivazione - Non è carente - Sopralluogo - Non necessita - Contraddittorio - Non necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la revisione della rendita catastale effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, deducendo presumibilmente il difetto di motivazione dell'atto, l'assenza di un sopralluogo presso l'immobile e la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo. La censura riguardava quindi la legittimità del classamento fondato sulla revisione per microzone e sulla richiesta comunale, senza una specifica analisi delle caratteristiche individuali dell'unità immobiliare.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione, che l'atto richiamasse l'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, la determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005 e la richiesta del Comune, allegata o integralmente riprodotta. La procedura mira a correggere squilibri tra valori catastali e valori di mercato medi nelle diverse microzone e non richiede necessariamente un sopralluogo, l'esame delle caratteristiche tecniche specifiche dell'immobile o un contraddittorio preventivo. Resta comunque salva la possibilità per il contribuente di dimostrare in giudizio che il proprio immobile presenta caratteristiche tali da non giustificare l'applicazione della revisione per microzona.
Norme richiamate
Art. 1, comma 335, legge n. 311/2004
Revisione del classamento catastale sulla base di significativi scostamenti tra il rapporto valore catastale medio/valore di mercato medio di una microzona e quello riferito all'insieme delle microzone comunali.
La norma consente una revisione catastale fondata sulle esigenze perequative rilevate a livello di microzona. L'atto è adeguatamente motivato quando indica il presupposto della revisione, il riferimento alla verifica per microzone, la determinazione dell'Agenzia e la richiesta del Comune, senza necessità di una puntuale analisi individuale preventiva dell'immobile.
Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005
Costituisce, insieme alla norma e alla richiesta comunale, il riferimento procedurale che può essere richiamato nell'atto di classamento fondato sulla revisione per microzone.
Massime di principio
- Nelle revisioni catastali basate sull'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, la motivazione può essere riferita principalmente allo squilibrio medio della microzona e non deve necessariamente contenere una dettagliata descrizione delle caratteristiche del singolo immobile.
- L'allegazione o la riproduzione della richiesta del Comune, insieme al richiamo della norma e della determinazione dell'Agenzia, è normalmente sufficiente a rendere comprensibile il presupposto del provvedimento.
- Il sopralluogo preventivo non è indispensabile quando la revisione deriva da un'analisi generale della microzona, anziché da una verifica individuale dell'unità immobiliare.
- Non è normalmente necessario un contraddittorio amministrativo preventivo, ma il contribuente può contestare in giudizio l'applicazione della revisione dimostrando che il proprio immobile ha caratteristiche particolari incompatibili con l'incremento di rendita.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe concentrarsi non solo su vizi formali dell'atto, ma soprattutto sulla prova concreta che l'immobile non beneficia delle condizioni di valorizzazione o delle esigenze perequative rilevate per la microzona.
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