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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21982/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta con ordinanza del 30/03/2022 per fatti di detenzione illecita di stupefacenti. Sosteneva che sussistesse una connessione qualificata tra i fatti della prima ordinanza custodiale (23/11/2020, tentata estorsione) e quelli della seconda (reati di stupefacenti), e che i fatti relativi alla seconda ordinanza fossero gia desumibili dagli atti del primo procedimento al momento dell'adozione del decreto di giudizio immediato del 24/12/2020. Denunciava poi carenza e manifesta illogicita della motivazione del Tribunale, deducendo la retrodatazione della decorrenza dei termini cautelari e rilevando la vicenda cautelare del coimputato Capone come prova della retrodatazione per tutti i soggetti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico: anche assumendo che i fatti della prima ordinanza fossero reati-fine dell'associazione oggetto della seconda, mancava il presupposto decisivo della retrodatazione, cioe la desumibilita preventiva dagli atti del primo procedimento delle fonti indiziarie che giustificassero la misura successiva. Il Tribunale di Lecce aveva motivato correttamente che l'informativa conclusiva relativa ai fatti della seconda ordinanza era stata depositata il 06/10/2021 e che il pubblico ministero il 08/01/2021 aveva chiesto proroga indagini, cioe la piattaforma indiziaria in relazione al Greco non era stata ancora compiutamente vagliata. La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui desumibilita significa conoscenza derivata da un compendio documentale o dichiarativo che consenta al PM un meditato apprezzamento prognostico. Ha inoltre ritenuto irrilevante la posizione cautelare del coimputato Capone, tra l'altro non prodotta in copia. Percio il ricorso e stato rigettato e il ricorrente e stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; indicata per qualificare i reati contestati nella seconda ordinanza custodiale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo all'erronea applicazione della legge, usato dal ricorrente per contestare l'interpretazione dell'art. 297 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo a mancanza o manifesta illogicita della motivazione, invocato dal ricorrente ma ritenuto insussistente dalla Corte.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione interpretativa del Tribunale che richiede la desumibilita preventiva dagli atti.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (richiamato nella motivazione della sentenza impugnata)

    Aggravante collegata all'associazione mafiosa citata per segnalare che il capo di imputazione originario non riportava tale aggravante, elemento che ha sottolineato l'autonomia dell'indagine iniziale per il fatto di estorsione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351-01

    Precedente richiamato per il principio secondo cui la desumibilita non e la mera conoscibilita storica dei fatti ma la conoscenza derivata da un compendio documentale o dichiarativo che consenta al PM un meditato apprezzamento prognostico idoneo a giustificare la richiesta di misura cautelare.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza dei termini di una misura cautelare richiede la desumibilita dagli atti della prima indagine di un compendio probatorio che consentisse al pubblico ministero, prima dell'adozione del primo provvedimento, di formulare un apprezzamento prognostico meditato sulla concludenza e gravita degli indizi; non basta la mera conoscenza storica degli eventi.
  • L'elemento decisivo e l'esistenza di un'informativa o di un compendio documentale che abbia permesso al PM di vagliare compiutamente la piattaforma indiziaria: se tale informativa e stata depositata successivamente, la retrodatazione e di norma esclusa.
  • La chiusura precedente delle attivita investigative (es. intercettazioni terminate) non e da sola sufficiente a provare che i risultati fossero gia stati conosciuti e valutati: gli esiti investigativi devono essere elaborati e compendiati in una informativa o altro atto idoneo prima di ritenersi desumibili.
  • La posizione cautelare o gli sviluppi processuali relativi a un coimputato non si trasmettono automaticamente a tutti gli altri soggetti: per invocare effetti collegati e necessario provare il loro contenuto e la loro efficacia anche rispetto agli altri indagati.
  • Per ottenere successo in sede di impugnazione sulla retrodatazione e fondamentale documentare puntualmente la presenza, nei tempi rilevanti, di atti probatori idonei a sorreggere la misura successiva (es. informativa depositata, atti di PG, provvedimenti che abbiano valutato la medesima piattaforma indiziaria).
  • La censura sulla motivazione e valida solo se dimostra incongruenze o contraddizioni rilevanti nella ricostruzione dei fatti o nella valutazione degli elementi probatori; una motivazione congrua e non contraddittoria resiste a censure basate su mere alternative interpretative.

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