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Ordinanza

Ordinanza n. 6751/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 4448/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Bracci, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 30202/2021, pubblicata in data 16/05/2022, notificata in data 07/07/2022, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a

Giustizia amministrativa202513222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: presunto inesatto adempimento della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 4448/2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4448/2022 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha depositato documentazione dalla quale risulterebbe il presunto adempimento della sentenza. La ricorrente ha contestato l'esattezza dell'adempimento con deduzioni depositate il 3 aprile 2026, non tempestive rispetto alla camera di consiglio. Il TAR ha rilevato che tali deduzioni prospettano questioni apparentemente non specificamente affrontate nella sentenza da eseguire e ha quindi richiesto chiarimenti sia all'Amministrazione sia alla ricorrente, anche sulla riconducibilità delle questioni al giudizio di ottemperanza e alla relativa giurisdizione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto misure istruttorie per assicurare il pieno contraddittorio: il Ministero dovrà depositare controdeduzioni sulle doglianze formulate dalla ricorrente; la ricorrente dovrà chiarire perché le questioni dedotte siano pertinenti al giudizio e rientrino nella giurisdizione di ottemperanza, considerato che sembrano non essere state specificamente affrontate nella sentenza ottemperanda. È stata fissata una nuova camera di consiglio. Non risultano decisioni definitive sulla correttezza dell'adempimento, sulla somma di denaro richiesta o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione documenta un presunto adempimento e il ricorrente ne contesta l'esattezza, il giudice può disporre acquisizioni e controdeduzioni per verificare in modo pieno la conformità dell'attività amministrativa al giudicato.
  • Le questioni dedotte in ottemperanza devono essere pertinenti al contenuto precettivo della pronuncia da eseguire; quando esse appaiono non specificamente affrontate nella sentenza ottemperanda, il ricorrente deve chiarirne la riconducibilità al giudizio di ottemperanza e alla relativa giurisdizione.
  • Prima di decidere sull'esecuzione del giudicato e sull'eventuale fissazione di una somma di denaro per violazioni o ritardi, il giudice deve assicurare il pieno contraddittorio sulle contestazioni relative all'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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