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Sentenza

Sentenza n. 3227/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento a. del decreto n. 333/SAA/2/218914 in data 18.10.2025 di trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5 DPR 335/1982; b. della nota prot. 0071760 del 24.3.2025 con cui il Questore di Napoli ha segnalato l'opportunità del trasferimento; c. della nota prot. 0025157 del 10.4.2025 con cui l'Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento; d. della nota prot. 0128687 del 27.5.2025, con cui il Questore di Napoli ha ribadito la opportunità del trasferimento, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale

Giustizia amministrativa202506978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di trasferimento d’ufficio dalla Questura di Napoli alla Questura di Potenza per incompatibilità ambientale, unitamente agli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il trasferimento disposto ai sensi dell’art. 55, commi 4 e 5, d.P.R. n. 335/1982, deducendo difetto, genericità e perplessità della motivazione, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, violazione del ne bis in idem, sproporzione della misura e omessa considerazione delle esigenze familiari. Il provvedimento traeva origine da un esposto anonimo e da un procedimento penale per ipotizzati reati di corruzione, peculato, favoreggiamento e falso, conclusosi con archiviazione per infondatezza delle notizie di reato. L’Amministrazione aveva inoltre valorizzato alcune modalità operative ritenute discutibili, conversazioni telefoniche dal contenuto ritenuto ambiguo, rapporti con soggetti gravati da precedenti e un precedente disciplinare per uso non terapeutico di cocaina, nonché una successiva sanzione disciplinare per rapporti ambigui e confidenziali. Il ricorrente ha contestato la consistenza di tali elementi, evidenziando l’esito favorevole dell’archiviazione, il riconoscimento premiale ricevuto per una delle operazioni contestate, gli esiti negativi degli accertamenti tossicologici, l’assenza di attuali contesti criminali nelle frequentazioni e la mancata valutazione di soluzioni alternative meno gravose e della situazione familiare. L’Amministrazione ha sostenuto l’autonomia e la natura organizzativa, non sanzionatoria, del trasferimento, la sufficienza di un quadro indiziario complessivo e la non decisività degli accertamenti tossicologici.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di trasferimento. Ha premesso che il trasferimento per incompatibilità ambientale è una misura organizzativa e preventiva, non sanzionatoria, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, ma soggetta al controllo giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti di fatto, sulla completezza dell’istruttoria, sulla logicità e congruità della motivazione e sulla proporzionalità. Nel caso concreto ha ravvisato un’istruttoria parziale e selettiva, perché l’Amministrazione aveva richiamato le originarie ipotesi accusatorie senza confrontarsi adeguatamente con l’archiviazione penale per infondatezza delle notizie di reato. Ha ritenuto manifestamente illogico valorizzare come elemento di discredito un’attività di servizio per la quale il dipendente aveva ricevuto una Lode. Ha inoltre censurato la mancata o insufficiente considerazione degli esiti negativi degli accertamenti tossicologici, ritenuti dati oggettivi incompatibili con l’interpretazione dei dialoghi come prova dell’uso abituale di stupefacenti; la pretesa di dimostrare l’estraneità ai fatti è stata qualificata come inversione dell’onere della prova e probatio diabolica. Il TAR ha ravvisato anche sviamento, poiché il trasferimento appariva utilizzato come risposta punitiva per fatti non accertati penalmente e già valutati in sede disciplinare, anziché per rimuovere una situazione oggettiva di incompatibilità. Ha ritenuto violato il ne bis in idem sostanziale, essendo stati utilizzati per il trasferimento gli stessi fatti già sanzionati con pena pecuniaria. Infine, ha rilevato la violazione dell’art. 55 d.P.R. n. 335/1982 per mancata valutazione di soluzioni alternative meno gravose e per omessa ponderazione delle esigenze familiari del dipendente, non potendo l’Amministrazione escludere in via generale la rilevanza di tali esigenze. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità fattuale della vicenda e la contrapposta lettura dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 55, commi 3, 4 e 5, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    Disciplina il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del personale della Polizia di Stato. La misura è organizzativa e preventiva, ma deve fondarsi su un’istruttoria completa, una motivazione logica e congrua, una scelta proporzionata e la concreta considerazione delle situazioni familiari del dipendente.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    eccezionali e gravi ragioni

    È stato applicato per compensare integralmente le spese di lite in ragione della complessità fattuale e della contrapposta lettura dei fatti.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla precedente fase cautelare, nella quale il Consiglio di Stato aveva disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU

    Richiamato a fondamento dell’applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale anche rispetto a misure amministrative aventi natura sostanzialmente punitiva.

  • artt. 29 e 31 Cost.

    Richiamati per qualificare la tutela dell’unità familiare come interesse costituzionalmente protetto da ponderare nell’esercizio del potere di trasferimento.

Massime di principio

  • Il trasferimento per incompatibilità ambientale del personale della Polizia di Stato è una misura organizzativa e preventiva, non sanzionatoria, ma l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione non esclude il sindacato giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti fattuali, sulla completezza dell’istruttoria, sulla logicità e congruità della motivazione e sulla proporzionalità della misura.
  • L’archiviazione penale non preclude in astratto una valutazione amministrativa autonoma, ma l’Amministrazione che intenda fondare un trasferimento per incompatibilità su fatti oggetto del procedimento penale deve confrontarsi specificamente con l’esito dell’archiviazione e disporre di elementi autonomi, consistenti e logicamente idonei a dimostrare una situazione oggettiva di pregiudizio per il prestigio e la funzionalità dell’ufficio.
  • La motivazione del trasferimento è viziata da difetto di istruttoria e manifesta illogicità quando seleziona soltanto gli elementi sfavorevoli, omettendo di considerare dati oggettivi contrari, quali esiti tossicologici negativi o riconoscimenti premiali riferiti alle medesime condotte valorizzate come pregiudizievoli.
  • Il trasferimento per incompatibilità ambientale non può essere utilizzato come sanzione mascherata per punire condotte già valutate disciplinarmente o non accertate in sede penale; quando la misura si fonda sugli stessi fatti già sanzionati e presenta una funzione sostanzialmente afflittiva, può configurarsi sviamento di potere e violazione del ne bis in idem sostanziale.
  • Nell’adottare un trasferimento per incompatibilità ambientale, l’Amministrazione deve verificare e motivare la proporzionalità della soluzione prescelta, confrontandola con eventuali misure alternative meno gravose idonee a perseguire il medesimo obiettivo organizzativo.
  • L’obbligo di tener conto delle situazioni familiari del dipendente impone una ponderazione concreta tra l’interesse pubblico al trasferimento e le esigenze personali e familiari; è illegittima l’esclusione aprioristica della rilevanza di tali esigenze.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

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