Cassazione Civile, Ordinanza n. 25218/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza su operazioni ritenute inesistenti, intermediatate da società cartiere e società filtro, nell'ambito dell'attività di una società con sede nel Regno Unito che aveva emesso fatture per oltre 6.000.000 di euro senza presentare la dichiarazione annuale e senza versare l'IVA. L'Ufficio notificò un avviso di accertamento al soggetto intimato, qualificandolo come rappresentante legale della società, e gli contestò maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, oltre alle sanzioni. La CTP accolse il ricorso del contribuente; la CTR confermò, ritenendo che nel periodo d'imposta oggetto di accertamento il soggetto fosse stato solo rappresentante fiscale della società per cinque mesi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la CTR aveva escluso la responsabilità solidale del rappresentante fiscale nonostante la previsione espressa della norma. La parte intimata è rimasta inerte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di IVA, il rappresentante fiscale del soggetto non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato è tenuto ad adempiere alla generalità degli obblighi connessi alle operazioni imponibili e risponde in solido con il rappresentato per gli obblighi derivanti dall'applicazione della disciplina IVA, inclusi quelli di imposta. Ha inoltre precisato che è irrilevante la circostanza che nell'atto impositivo il soggetto fosse stato indicato come rappresentante legale anziché rappresentante fiscale, poiché si tratta comunque del soggetto preposto dalla normativa alla rappresentanza fiscale in Italia. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17, commi 2 e 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto"
Il rappresentante fiscale del soggetto non residente senza stabile organizzazione in Italia deve adempiere agli obblighi IVA e risponde solidalmente con il rappresentato per tali obblighi, compresi quelli d'imposta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato veicolato come violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di IVA, il rappresentante fiscale di un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia risponde in solido con il rappresentato per gli obblighi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'imposta, inclusi gli obblighi di versamento.
- La qualifica sostanziale di rappresentante fiscale prevale sull'eventuale erronea indicazione formale, nell'atto impositivo, come rappresentante legale, quando il soggetto sia comunque quello normativamente preposto alla rappresentanza nel territorio dello Stato.
- Se il giudice di merito esclude la responsabilità del rappresentante fiscale in contrasto con il dato normativo e con l'orientamento consolidato di legittimità, la decisione è cassabile per violazione di legge.
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