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Sentenza

Sentenza del 11/03/2020 n. 6846 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnano la cartella esattoriale per il contributo consortile 2008. Hanno proposto tre motivi: (1) violazione della L.R. n.8/2005, art.2 sostenendo che la norma sarebbe applicabile e precludente la pretesa del Consorzio; (2) ultravpetizione per avere la CTR ritenuto dovuto il contributo in base alla ricomprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza senza che ciò fosse motivo di appello; (3) violazione del R.D. n.215/1933 e di varie L.R. in quanto la CTR avrebbe ritenuto l'obbligo di contribuenza in modo generalizzato senza provare il beneficio diretto al singolo fondo. La Corte ha esaminato ciascun motivo: ha escluso l'applicabilità della L.R. n.8/2005 al caso in virtù dell'art.24 della L.R. Puglia n.12/2005 che esclude i Consorzi del Gargano; ha ritenuto infondata la censura di ultravpetizione perché il giudice può qualificare autonomamente i fatti e applicare la legge anche con diversa specificazione giuridica; ha confermato la posizione consolidata che il provvedimento di perimetrazione crea una presunzione di legittimità della pretesa consortile, spostando sull'odierno contribuente l'onere di contestare specificamente la legittimità del piano o l'inclusione del proprio fondo, fornendo prove concrete dell'inesistenza del beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della CTR ove necessario (art. 384 c.p.c.) riconoscendo che la L.R. n.8/2005 non si applicava per effetto dell'esclusione prevista dalla L.R. Puglia n.12/2005 art.24. Ha escluso ultravpetizione e ha riaffermato la presunzione di legittimità della pretesa fondata sul provvedimento di perimetrazione: in assenza di specifiche e fondate contestazioni del Piano di classificazione, l'onere probatorio resta a carico del consorziato che deve dimostrare l'assenza del concreto vantaggio. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore del Consorzio (compensi Euro 1.500,00 oltre spese forfettarie 15% e accessori) e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • L.R. 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), art. 2

    La Corte ha ritenuto che la L.R. n.8/2005 non fosse applicabile al caso concreto non per la motivazione svolta dalla CTR ma perché l'applicazione era esclusa per il Consorzio del Gargano dalla successiva L.R. Puglia n.12/2005, art.24

  • L.R. Puglia n. 12 del 2005, art. 24

    "Le disposizioni contenute nella L.R. 11 agosto 2005, n. 8 vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica della Puglia a eccezione di quelli del Gargano e di Capitanata"

    Norma interpretativa/autentica che esclude l'applicazione della L.R. n.8/2005 ai Consorzi del Gargano e di Capitanata; perciò il Consorzio resistente non può avvalersi del regime derogatorio evocato dai ricorrenti

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 11

    La disciplina del R.D. 215/1933 e l'art.11 costituiscono il presupposto impositivo del contributo consortile; la Corte ha ribadito che, una volta adottato il perimetro di contribuenza, la pretesa si presume legittima salvo specifica contestazione

  • Art. 384 c.p.c., ultimo comma

    La Corte ha corretto la motivazione della CTR incidendo sulla motivazione, ai sensi di tale disposizione

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    Richiamato dai ricorrenti per dedurre nullità della sentenza per ultrapetizione; la Corte ha però delineato correttamente i limiti della figura dell'ultrapetizione

  • Art. 2697 c.c.

    Affermato il principio che quando viene contestato il piano di classificazione o la perimetrazione torna in vigore l'ordinario onere della prova: chi agisce deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto

  • Giurisprudenza: Cass. nn. 19509/2004, 4605/2009; SS.UU. n.26009/2008, n.26010/2008, n.26012/2008, SS.UU. n.11722/2010

    La Corte si è richiamata alla consolidata giurisprudenza secondo cui il provvedimento di perimetrazione produce una presunzione di legittimità della pretesa consortile e trasferisce sul consorziato l'onere di provare l'inefficacia dei fatti costitutivi del credito, salvo contestazioni specifiche del Piano o della perimetrazione

Massime di principio

  • La delibera di perimetrazione e il Piano di classificazione producono una presunzione di legittimità della pretesa contributiva: il Consorzio non è tenuto a dimostrare ex novo il beneficio per ogni singolo fondo se il perimetro è stato legittimamente adottato
  • Il contribuente che intende contestare la pretesa deve proporre censure specifiche e circostanziate sul Piano di classificazione o sul provvedimento di perimetrazione (es. illegittimità formale, difetto di istruttoria, inesattezza dell'inclusione), altrimenti l'onere probatorio rimane a suo carico
  • Se il contribuente si limita a contestare genericamente l'assenza di beneficio, senza mettere in discussione gli atti di perimetrazione, la contestazione è insufficiente: il giudice presumerà la legittimità della pretesa e richiederà al consorziato di provare l'inesistenza del vantaggio
  • Il vizio di ultravpetizione sussiste solo quando il giudice decide su questioni estranee all'oggetto del giudizio o attribuisce alla parte qualcosa di diverso da quanto richiesto; il giudice può invece qualificare diversamente i fatti allegati e decidere sulla base di diversa valutazione giuridica senza incorrere in ultravpetizione
  • Norme regionali possono escludere l'applicazione di disposizioni generali a specifici consorzi (es. esclusione dei Consorzi del Gargano e di Capitanata): verificare sempre la disciplina regionale applicabile al consorzio interessato
  • Prassi consigliata per il contribuente: contestare tempestivamente e in maniera specifica il contenuto del Piano o del provvedimento di perimetrazione; raccogliere e proporre mezzi di prova (perizia, documentazione sul funzionamento degli impianti, certificazioni tecniche) volti a dimostrare l'assenza di beneficio concreto

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