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Sentenza

Sentenza n. 950/2026 - Palermo, Sezione 3

per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento formatosi in relazione all’istanza, con cui l’odierno ricorrente, in data 21.05.2025, ha chiesto - per la figlia -OMISSIS- - “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell’art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’A.S.P. di Palermo di procedere alla conclusione del procedimento avviato dal ricorrente con l’istanza (datata 21.05.25) volta ad ottenere - a favore della figlia -OMISSIS- - “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589”;

Giustizia amministrativa202501913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 21 maggio 2025 per l’accesso al beneficio economico destinato ai nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., azione avverso il silenzio dell’ASP di Palermo, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità dell’inerzia e che l’amministrazione fosse ordinata a concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato dall’istanza del 21 maggio 2025, presentata nell’interesse della figlia minorenne per ottenere il beneficio economico previsto per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima. È stata altresì chiesta, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha esaminato l’istanza; il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese, poiché il provvedimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata soddisfatta nel corso del giudizio mediante l’esame dell’istanza da parte dell’amministrazione. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. L’ASP è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in quanto l’amministrazione aveva provveduto solo dopo l’instaurazione del giudizio. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 2, comma 8, l. 241/1990, nonché l’oscuramento dei dati personali e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, proposta per ottenere la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    È richiamato quale base per la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

  • art. 3 D.M. 26 settembre 2016

    Individua il beneficio economico richiesto per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.

  • art. 9 l.r. Sicilia 8/2017

    È richiamato quale fondamento regionale del beneficio economico richiesto.

  • D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589

    È richiamato quale ulteriore disciplina regionale applicabile al beneficio richiesto.

  • artt. 6, paragrafo 1, lettera f), 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento UE 2016/679

    Costituiscono, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Prevede la tutela dei dati personali mediante oscuramento nella pubblicazione dei provvedimenti, in particolare dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione provvede sull’istanza rimasta inizialmente inevasa e soddisfa la pretesa di conclusione del procedimento, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La circostanza che l’amministrazione abbia adottato il provvedimento richiesto solo dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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