Sentenza del 23/07/2018 n. 2005 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - coefficienti presuntivi - prova contraria - documentazione a carico del contribuente - possibilità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento fondato sui coefficienti presuntivi del cosiddetto redditometro, sostenendo che alcune spese non fossero a lui riferibili ma fossero state sostenute da soggetti terzi, come il figlio, e che un incremento patrimoniale risultante da un contratto non avesse avuto effettiva esecuzione perché l'accordo era stato consensualmente risolto. La questione centrale riguardava quindi l'idoneità della prova contraria e la necessità di documentare sia la riferibilità delle spese a terzi sia l'inefficacia o la risoluzione del negozio.
La decisione
La contestazione non è stata accolta in assenza di adeguata prova documentale. L'accertamento redditometrico si fonda su presunzioni legali relative, che rimangono valide fino a quando il contribuente fornisce una prova contraria effettiva, specifica e documentata. Chi nega di aver sostenuto determinate spese deve dimostrare che esse sono state sostenute da un soggetto diverso; chi contesta un incremento patrimoniale risultante da un contratto deve provare documentalmente che il contratto non è stato eseguito o che è stato validamente risolto.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
coefficienti presuntivi cd. "redditometrici"
Il redditometro determina il reddito presunto sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva e produce presunzioni legali relative, superabili dal contribuente mediante prova contraria.
Principio dell'onere della prova contraria a carico del contribuente
restano valide e convincenti fino ad una effettiva prova contraria da parte del contribuente
Il contribuente deve fornire una prova concreta, specifica e documentata, non essendo sufficienti mere affermazioni o contestazioni generiche.
Massime di principio
- In caso di accertamento redditometrico, le presunzioni dell'Amministrazione restano operative finché il contribuente non dimostra in modo concreto l'inesistenza o la diversa riferibilità delle spese.
- Se il contribuente sostiene che una spesa sia stata sostenuta da un familiare o da un altro soggetto, deve documentare sia l'identità del soggetto effettivamente onerato sia la provenienza delle somme o il pagamento da parte di tale soggetto.
- La contestazione di un contratto o di un incremento patrimoniale non può basarsi sulla sola dichiarazione che l'operazione non si sia perfezionata: occorrono documenti che provino la mancata esecuzione o la risoluzione consensuale.
- La prova contraria deve essere riferita puntualmente a ciascun elemento utilizzato per l'accertamento e deve risultare da documentazione verificabile e coerente con i fatti dedotti.
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