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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07666/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione emesso a carico del proposto e di beni formalmente intestati ai figli: contestazione della sussistenza e della temporalità della "pericolosità sociale" (si assume che l'abitualità delittuosa non sia anteriore al 2014), censura di carenze istruttorie nella ricostruzione della pericolosità e della prova della fittizietà delle intestazioni; inoltre deduzione di incompatibilità di più membri del collegio per decisioni pregresse.

La decisione

Il ricorso di Giancarlo Iorio Gnisci è stato rigettato e condannato al pagamento delle spese. I ricorsi di Luca e Nico Iorio Gnisci sono stati in gran parte dichiarati inammissibili: tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il motivo relativo a conti correnti e all'autovettura, perché il decreto di prevenzione non aveva adeguatamente delimitato quali somme e beni derivassero effettivamente da redditi leciti; per tali voci la confisca è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per nuovo giudizio. I ricorsi degli altri motivi sono stati rigettati.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b); artt. 10 e 27

    Il giudice ha applicato il criterio secondo cui la sistematica realizzazione di condotte di appropriazione indebita e distrazione di beni aziendali configura pericolosità generica ai fini della misura di prevenzione; inoltre ha richiamato i limiti dell'impugnazione in Cassazione per violazione di legge (artt. 10 e 27).

  • Codice penale

    Il rinvio a giudizio per reati collegati (ricettazione/indebito utilizzo di beni) ha contribuito a qualificare l'inserimento del proposto in contesti criminali rilevanti.

  • Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con legge 12 luglio 1991, n. 203

    Richiamato quale norma collegata ai reati contestati che attestano il coinvolgimento in attività illecite organizzate.

  • Codice di procedura penale

    art. 34; art. 37, comma 1, lett. a); art. 616

    Art. 34/37: la presunta incompatibilità del giudice non può essere dedotta in cassazione come motivo di nullità ma costituisce motivo di ricusazione che doveva essere tempestivamente proposto. Art. 616: applicato per la condanna alle spese processuali del ricorrente rigettato.

  • Norma processuale (disposizioni attuative del codice di procedura penale)

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti all'illustrazione dei motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso è esaminato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite

    Sez. U. n. 30355 del 27/03/2025 (Putignano)

    Principio secondo cui, quando la confisca di prevenzione riguarda beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, il terzo può contestare solo l'effettiva titolarità dei beni e non i presupposti di pericolosità che competono esclusivamente al proposto.

Massime di principio

  • In materia di confisca di prevenzione la Cassazione verifica soprattutto la correttezza giuridica della motivazione: la mera apparente motivazione può portare a cassazione, ma ragionamenti coerenti e completi sulla pericolosità sociale sono sufficienti.
  • La prova della fittizietà delle intestazioni grava sul giudice e i terzi intestatari possono far valere essenzialmente la propria titolarità effettiva; non possono, invece, in via principale, contestare la sussistenza del pericolo prevenzionale che compete al proposto.
  • Se contestati beni corrispondono a redditi da lavoro o ad altri proventi leciti documentati, il giudice deve separare con precisione la parte di patrimonio confiscabile da quella non confiscabile; la mancanza di questa perimetrazione legittima l'annullamento parziale e il rinvio.
  • Questioni di incompatibilità del giudice devono essere dedotte tempestivamente con la procedura di ricusazione; l'eccezione sollevata tardivamente non è normalmente valorizzabile in sede di cassazione.
  • Il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è limitato ai casi di violazione di legge o di motivazione apparente/inesistente: doglianze di merito o richieste integrative di prova sono inammissibili o improprie in questa sede.

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