Cassazione Penale, Sentenza n. 07666/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione emesso a carico del proposto e di beni formalmente intestati ai figli: contestazione della sussistenza e della temporalità della "pericolosità sociale" (si assume che l'abitualità delittuosa non sia anteriore al 2014), censura di carenze istruttorie nella ricostruzione della pericolosità e della prova della fittizietà delle intestazioni; inoltre deduzione di incompatibilità di più membri del collegio per decisioni pregresse.
La decisione
Il ricorso di Giancarlo Iorio Gnisci è stato rigettato e condannato al pagamento delle spese. I ricorsi di Luca e Nico Iorio Gnisci sono stati in gran parte dichiarati inammissibili: tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il motivo relativo a conti correnti e all'autovettura, perché il decreto di prevenzione non aveva adeguatamente delimitato quali somme e beni derivassero effettivamente da redditi leciti; per tali voci la confisca è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per nuovo giudizio. I ricorsi degli altri motivi sono stati rigettati.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. b); artt. 10 e 27
Il giudice ha applicato il criterio secondo cui la sistematica realizzazione di condotte di appropriazione indebita e distrazione di beni aziendali configura pericolosità generica ai fini della misura di prevenzione; inoltre ha richiamato i limiti dell'impugnazione in Cassazione per violazione di legge (artt. 10 e 27).
Codice penale
Il rinvio a giudizio per reati collegati (ricettazione/indebito utilizzo di beni) ha contribuito a qualificare l'inserimento del proposto in contesti criminali rilevanti.
Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con legge 12 luglio 1991, n. 203
Richiamato quale norma collegata ai reati contestati che attestano il coinvolgimento in attività illecite organizzate.
Codice di procedura penale
art. 34; art. 37, comma 1, lett. a); art. 616
Art. 34/37: la presunta incompatibilità del giudice non può essere dedotta in cassazione come motivo di nullità ma costituisce motivo di ricusazione che doveva essere tempestivamente proposto. Art. 616: applicato per la condanna alle spese processuali del ricorrente rigettato.
Norma processuale (disposizioni attuative del codice di procedura penale)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'illustrazione dei motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso è esaminato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U. n. 30355 del 27/03/2025 (Putignano)
Principio secondo cui, quando la confisca di prevenzione riguarda beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, il terzo può contestare solo l'effettiva titolarità dei beni e non i presupposti di pericolosità che competono esclusivamente al proposto.
Massime di principio
- In materia di confisca di prevenzione la Cassazione verifica soprattutto la correttezza giuridica della motivazione: la mera apparente motivazione può portare a cassazione, ma ragionamenti coerenti e completi sulla pericolosità sociale sono sufficienti.
- La prova della fittizietà delle intestazioni grava sul giudice e i terzi intestatari possono far valere essenzialmente la propria titolarità effettiva; non possono, invece, in via principale, contestare la sussistenza del pericolo prevenzionale che compete al proposto.
- Se contestati beni corrispondono a redditi da lavoro o ad altri proventi leciti documentati, il giudice deve separare con precisione la parte di patrimonio confiscabile da quella non confiscabile; la mancanza di questa perimetrazione legittima l'annullamento parziale e il rinvio.
- Questioni di incompatibilità del giudice devono essere dedotte tempestivamente con la procedura di ricusazione; l'eccezione sollevata tardivamente non è normalmente valorizzabile in sede di cassazione.
- Il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è limitato ai casi di violazione di legge o di motivazione apparente/inesistente: doglianze di merito o richieste integrative di prova sono inammissibili o improprie in questa sede.
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