Ordinanza n. 12513/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per asserito uso di sostanze psicoattive, con conseguente esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale del 17 novembre 2025 con cui la commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici l'aveva giudicata non idonea per asserito uso di sostanze psicoattive confermate con GCSM, nonché gli atti medici e i verbali della commissione, la graduatoria dei candidati idonei vincitori e gli ulteriori atti concorsuali connessi. Ha chiesto inoltre l'accertamento della propria idoneità psico-fisica ai fini dell'assunzione e l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti; emerge tuttavia che il punto controverso concerne l'effettiva presenza, nel campione di urine raccolto dall'amministrazione, dei metaboliti di sostanze stupefacenti o psicotrope, tra cui la benzoilecgonina.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Preso atto del confronto con il responsabile dell'organismo designato come verificatore e della disponibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico, ha confermato la verificazione già disposta con precedente ordinanza, affidandola al Collegio medico legale della Difesa di Roma, con facoltà di avvalersi dei laboratori del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS o di altra struttura sanitaria pubblica non incardinata nel Ministero dell'Interno. La verificazione dovrà essere svolta entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza e dovrà comprendere il ritiro del campione sigillato, il trasporto secondo i protocolli di conservazione e la ricerca dei metaboliti urinari di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il verificatore dovrà depositare una relazione motivata entro i successivi 10 giorni. Il Ministero dovrà comunicare alla difesa della ricorrente le operazioni di consegna con almeno cinque giorni di anticipo, redigere il verbale di consegna e curare il ritiro del campione dopo la verificazione. La camera di consiglio è stata rinviata al 6 ottobre 2026.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Costituiscono la base normativa per l'affidamento e la conferma della verificazione tecnica nel processo amministrativo.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Norme richiamate dal giudice nell'ambito della disciplina degli strumenti istruttori e degli incombenti processuali.
art. 3, comma 2, riferimento tab. 1, punto 9, D.M. n. 198 del 30 giugno 2003
uso di sostanze psicoattive confermate con GCSM
Disposizione indicata dall'amministrazione quale parametro per il giudizio di non idoneità psico-fisica della candidata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati personali sensibili.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende dall'accertamento tecnico della presenza di metaboliti di sostanze stupefacenti o psicotrope in un campione biologico, il giudice amministrativo può disporre o confermare una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola a un organismo tecnico dotato di adeguata qualificazione.
- La verificazione su un campione biologico già raccolto dall'amministrazione deve assicurare la tracciabilità della presa in carico, il rispetto dei protocolli di conservazione e trasporto e la verbalizzazione delle operazioni, così da garantire l'attendibilità dell'accertamento.
- Nell'esecuzione della verificazione, il giudice può imporre all'amministrazione di informare preventivamente la parte delle operazioni di consegna e di consentire l'assistenza del suo difensore, nonché di redigere un apposito verbale.
- La relazione del verificatore deve essere motivata, corredata dalla documentazione utile a chiarire il punto controverso e depositata entro il termine stabilito dal giudice; la causa resta non definita nel merito fino all'acquisizione dell'esito istruttorio.
- La diffusione di provvedimenti giurisdizionali contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute impone l'oscuramento delle generalità e degli altri elementi identificativi nei limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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