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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01292/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello emessa in sede di rinvio, che aveva riformato la decisione del Tribunale ed escluso una circostanza aggravante fallimentare, dichiarando non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione in relazione al capo contestato. Con il primo e con il secondo e ultimo motivo deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che vi sarebbero i presupposti per una pronuncia più favorevole nel merito. La Corte rileva però che le doglianze sono formulate in modo incompatibile con il consolidato sindacato di legittimità sulla motivazione e, quanto all'art. 129 c.p.p., senza indicare l'evidenza della causa di non punibilità invocata.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene manifestamente infondati i motivi perché la diversa ricostruzione alternativa del fatto non basta a integrare vizio di motivazione se già esaminata dal giudice di merito; inoltre, è inammissibile per genericità il ricorso contro una sentenza che dichiara la prescrizione quando si invochi l'assoluzione ex art. 129 c.p.p. senza dedurre in modo specifico l'evidenza della causa di non punibilità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma concorsuale relativa alla contestazione del reato fallimentare

  • art. 112, nn. 1 e 2, c.p.

    richiamato come norma concorsuale relativa alla contestazione del reato fallimentare

  • art. 219, comma 1, L. Fall.

    circostanza aggravante fallimentare esclusa dalla sentenza di appello in rinvio

  • art. 223, comma 1, L. Fall.

    norma incriminatrice fallimentare contestata in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall.

  • art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall.

    fatto di bancarotta/fattispecie fallimentare oggetto della contestazione

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dalla difesa per ottenere una pronuncia liberatoria nonostante la prescrizione; la Corte ribadisce che serve l'evidenza della causa di non punibilità per l'assoluzione immediata

  • art. 533 c.p.p.

    oltre ogni ragionevole dubbio

    il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non muta il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    richiamata per la modifica dell'art. 533 c.p.p. senza effetti sul sindacato della Cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la presenza di ricostruzioni alternative del fatto non integra di per sé vizio di motivazione se il giudice di merito ha preso in esame le diverse ipotesi e le ha motivate.
  • L'introduzione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nell'art. 533 c.p.p. non trasforma il controllo della Cassazione sulla motivazione in una nuova valutazione del merito.
  • Quando si impugna una sentenza che dichiara la prescrizione, la richiesta di assoluzione ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se non si deduce in modo specifico e argomentato l'evidenza della causa di non punibilità invocata.
  • L'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede una verifica immediata della causa di proscioglimento solo se questa risulta evidente dagli atti; in difetto, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione resta ferma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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