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Sentenza

Sentenza n. 724/2026 - Catania, Sezione 1

per l’accertamento - dell’inerzia serbata dalla Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente, sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 21.7.2025, volta a chiedere di provvedere, anche in qualità di soggetto titolare del Potere Sostitutivo ai sensi dell’art. 2, commi 9 e ss., della L. 241/1990 e dell’art. 2 della Legge Regionale Sicilia n. 7/2019, sulla domanda di rilascio del provvedimento conclusivo della fase di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’art. 28 del D.lgs. n. 152/2006, avviata dalla Società in data 17.5.2024; - dell’inerzia serbata dalla Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente, sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 17.5.2024 (doc. n. 2) volta all’avvio del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di V.I.A. di cui alla D.A. n° 175/GAB del 18.5.2023 ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione al “progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 227MWp e relativo sistema di accumulo integrato della potenza e capacità di accumulo pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Catania (CT), Motta Sant’Anastasia (CT) e Lentini (SR)”, e per l’accertamento - dell’obbligo della Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente, di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 21.7.2025, anche in qualità di soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, commi 9 e ss., della L. 241/1990 e dell’art. 2 della Legge Regionale Sicilia n. 7/2019, rispetto alla domanda di rilascio del provvedimento conclusivo della fase di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’art. 28 del D.lgs. n. 152/2006, avviata dalla Società in data 17.5.2024; - dell’obbligo della Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente, di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 17.5.2024, volta all’avvio del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di V.I.A. di cui alla D.A. n. 175/GAB del 18.5.2023 ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006; e per la conseguente condanna della Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente a provvedere sulle predette istanze ed a concludere il procedimento volto al rilascio del provvedimento conclusivo della fase di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006, fissando all’uopo un breve termine, comunque non superiore a trenta giorni, ex art. 117, comma 2, d.lgs. n. 104/2010, e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva

Giustizia amministrativa202501861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato sulle istanze volte all’avvio e alla conclusione della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali previste dal provvedimento di VIA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione regionale sulle istanze del 17 maggio 2024 e del 21 luglio 2025. La prima istanza era diretta all’avvio del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico di circa 227 MWp, con sistema di accumulo integrato di 20 MW, da realizzarsi in tre comuni siciliani. La seconda istanza chiedeva anche l’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, commi 9 e seguenti, l. 241/1990 e dalla normativa regionale. La ricorrente chiedeva inoltre la condanna dell’amministrazione a provvedere entro trenta giorni, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di inosservanza.

La decisione

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha comunicato l’intervenuta adozione del provvedimento richiesto e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Anche la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità dell’inerzia e l’effettiva sussistenza dell’obbligo di provvedere. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano, rispettivamente, l’azione avverso il silenzio e il relativo rito; nel caso concreto il giudizio è divenuto improcedibile perché l’amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto e la ricorrente ha dichiarato cessato il proprio interesse.

  • art. 28 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, oggetto delle istanze della società; la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione.

  • art. 2, commi 9 e seguenti, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento del potere sostitutivo sollecitato dalla ricorrente; la sentenza non decide sulla sua concreta operatività.

  • art. 2 l.r. Sicilia n. 7/2019

    È richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fondamento del potere sostitutivo regionale; la questione non è esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio proposto avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto in un giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. impedisce la prosecuzione dell’accertamento sull’inerzia e rende non necessaria la pronuncia sull’obbligo originario di provvedere.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse riconosciuta da entrambe le parti, le spese possono essere compensate quando ciò sia richiesto concordemente dalle parti e disposto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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