Ordinanza n. 147/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro relativa al conferimento, fino al 31 dicembre 2026, di incarichi di lavoro autonomo a medici del Servizio sanitario collocati in quiescenza, nonché atti presupposti e silenzi sulle istanze di accesso
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ricorrente ha impugnato la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, la proposta del responsabile del procedimento, le richieste rivolte a medici in quiescenza e gli eventuali contratti stipulati, contestando anche gli atti istruttori posti a fondamento della dichiarazione di grave carenza di personale medico. Sono stati inoltre contestati il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso documentale e i silenzi-inadempimento sulle istanze di accesso civico e, subordinatamente, di accesso civico generalizzato. In sede cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il giudice ha rilevato che la questione del riparto di giurisdizione è complessa e dovrà essere approfondita nel merito; quanto al fumus, ha ritenuto prima facie non fondata la pretesa di sostituire le prestazioni rese da dirigenti medici strutturati con ore di specialistica ambulatoriale.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha riservato al giudizio di merito l’approfondimento della complessa questione relativa al riparto di giurisdizione. Ha escluso il periculum in mora, ritenendo che il danno prospettato non presentasse i caratteri della gravità e dell’irreparabilità. Ha inoltre ritenuto non prima facie fondata la censura relativa alla sostituzione delle prestazioni dei dirigenti medici strutturati con ore di specialistica ambulatoriale, escludendo quindi anche il fumus boni iuris necessario alla sospensione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, in favore dell’Azienda sanitaria.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il giudice ha rigettato l’istanza per l’assenza di un danno grave e irreparabile e per la non manifesta fondatezza della pretesa.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto amministrativo richiede la compresenza di un fumus boni iuris almeno prima facie e di un periculum in mora caratterizzato da gravità e irreparabilità; l’assenza di uno solo di tali presupposti giustifica il rigetto dell’istanza.
- Quando la controversia presenta una complessa questione di riparto di giurisdizione, il giudice può riservarne l’approfondimento alla fase di merito e decidere provvisoriamente la domanda cautelare sulla base dell’insussistenza del periculum e del fumus.
- La sostituzione delle prestazioni rese da dirigenti medici strutturati con ore di specialistica ambulatoriale non costituisce, in assenza di ulteriori elementi, una pretesa cautelare prima facie fondata.
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