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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20404/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una richiesta di pagamento TARI per l'anno 2014, pari a euro 44.193, riferita a una struttura alberghiera. La società contribuente aveva impugnato l'atto avanti ai giudici tributari, ma sia il primo sia il secondo grado avevano rigettato le sue doglianze. In cassazione, la società ha articolato sette motivi. I primi due censuravano la sentenza d'appello per motivazione apparente e motivazione per relationem ritenuta meramente acritica, priva di autonoma valutazione dei motivi di gravame e basata su richiami a catena alla sentenza di primo grado e a un precedente della CTP. I motivi successivi denunciavano, in sintesi, omessa pronuncia e violazioni di legge in tema di retroattività del regolamento comunale TARI 2014, obbligo di comunicazione preventiva di auto-smaltimento, onere della prova dell'autosmaltimento, assorbimento erroneamente dichiarato su questioni ritenute decisive, ordine procedimentale tra approvazione di regolamento e tariffe/piani finanziari, nonché conoscibilità ex ante dei limiti di assimilazione dei rifiuti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era carente sulla questione centrale dell'assimilazione regolamentare con efficacia ex tunc dei rifiuti speciali e che non bastavano le sole affermazioni sulle prove dell'auto-smaltimento. Ha quindi assorbito gli altri motivi e cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri cinque. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della sentenza d'appello, costruita su una doppia relatio, non risultava sufficiente a rendere intelligibile e controllabile la ratio decidendi sulla questione principale della lite, cioè l'assimilazione regolamentare e la sua efficacia temporale.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve essere tale da rendere percepibile la ratio decidendi; una motivazione solo apparente non soddisfa il minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato come parametro della sufficienza della motivazione anche nel processo tributario.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale" e consentire il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 360 c.p.c.

    La motivazione apparente integra nullità della sentenza denunciabile in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per la dedotta violazione di legge in relazione ai vizi motivazionali e alla disciplina del regolamento comunale.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per dedurre omesso esame/omessa pronuncia su questioni decisive, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare omessa pronuncia su questioni devolute in appello.

  • L. 212/2000

    Richiamata dai ricorrenti in tema di conoscibilità degli adempimenti tributari e di applicazione temporale del regolamento comunale.

  • art. 65 regolamento TARI 2014 del Comune di Pula

    È contestata la sua applicazione temporale e la possibilità di imporre adempimenti al contribuente quando il regolamento era entrato in vigore a fine anno.

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 130/2022

    Indicato quale base per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è ammissibile la motivazione per relationem, anche rispetto a una sentenza non definitiva o a un precedente richiamato, ma solo se il giudice che richiama riproduce i contenuti essenziali della decisione recepita e li sottopone a una autonoma valutazione critica in rapporto ai motivi di gravame.
  • La catena di richiami motivazionali non è sufficiente quando impedisce di ricostruire in modo chiaro e univoco la ratio decidendi; in tal caso la sentenza è nulla per motivazione apparente.
  • La motivazione dell'appello deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma della decisione di primo grado in relazione alle censure specificamente formulate; l'adesione acritica alla sentenza appellata non soddisfa il requisito motivazionale minimo.
  • La motivazione non può considerarsi adeguata se affronta solo profili probatori accessori e omette di esaminare la questione giuridica centrale della controversia.
  • Quando risultano accolti i vizi di motivazione apparente o di nullità della sentenza per carenza motivazionale, gli ulteriori motivi che investono questioni di merito o omessa pronuncia possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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