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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24261/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ancona di rigetto del riesame avverso l'ordinanza del GIP che gli aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora con permanenza notturna e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per i reati di corruzione, peculato e falso ideologico in concorso. Deduceva tre motivi: 1) carenza o apparente motivazione sulle esigenze cautelari per essere generica e non individualizzata; 2) vizi di legge e motivazione sulla valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari; 3) vizi cumulativi di violazione dell'art. 275 c.p.p. e di motivazione circa idoneità e proporzionalità della misura adottata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente ha infatti rinunciato al ricorso tramite PEC il 19 aprile 2022 a seguito della revoca delle misure cautelari, venendo meno l'interesse ad impugnare. La Corte ha quindi pronunciato l'inammissibilità e, ritenendo la carenza di interesse dovuta a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, non ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali né l'irrogazione di sanzione pecuniaria. Decisione del 11 maggio 2022.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, cod. proc. pen.

    Rilevanza dei criteri di idoneità e proporzionalità della misura cautelare; il ricorso deduceva violazioni e vizi di motivazione in relazione a questi criteri

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)

    Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166

    Principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente esclude la pronuncia di condanna alle spese e sanzioni

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 (Oliverio)

    Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910

    Conferma del principio che la perdita dell'interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente impedisce la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La revoca delle misure cautelari o la rinuncia formale al ricorso rendono generalmente privo di interesse il gravame: il giudice può dichiararne l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Se la perdita di interesse è dovuta a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, la Corte normalmente non dispone condanne alle spese processuali né sanzioni pecuniarie.
  • In un ricorso avverso misure cautelari è necessario contestare la motivazione in modo individualizzato: va dimostrata l'astrattezza o la genericità della motivazione del giudice e la mancanza di attualità/concretezza delle esigenze cautelari.
  • Art. 275 c.p.p. va interpretato concretamente: il ricorrente deve argomentare perché la misura non è idonea o non proporzionata rispetto alle esigenze cautelari; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
  • Per non perdere la possibilità di ottenere un esame del merito, il ricorrente deve evitare rinunce premature o coordinate con la revoca delle misure, a meno che non persegua espressamente la definizione della situazione processuale.

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