Sentenza n. 814/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 2419/2024 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 9.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva annullato l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e successiva indizione di una nuova asta comprendente la medesima particella forestale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha promosso il giudizio ex artt. 112 ss. c.p.a. deducendo che il Comune, nonostante la sentenza n. 2419/2024 avesse annullato la determina di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva del 2021 e avesse disposto il pagamento delle spese di lite, non aveva dato seguito all’aggiudicazione né stipulato il contratto. Ha inoltre contestato la determina n. 348 del 16 maggio 2025 e l’avviso d’asta del 20 maggio 2025, nella parte in cui includevano la particella forestale n. 46 già aggiudicata, nonché la successiva aggiudicazione a un’altra impresa, prospettando violazione ed elusione del giudicato e chiedendo la declaratoria di nullità degli atti, la nomina di un commissario ad acta, un’astreinte e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. La ricorrente ha dedotto danni patrimoniali, lucro cessante, mancato utile e danno curriculare o da perdita di chance. Nel corso del giudizio il Comune ha rappresentato di aver ritirato parzialmente in autotutela la determina del 2025, espunto la particella n. 46 dalla nuova asta e invitato l’impresa alla stipula del contratto. La ricorrente ha successivamente ampliato le proprie richieste, contestando anche le condizioni prospettate dal Comune per la stipula e chiedendo il risarcimento dei danni da ritardo e violazione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il Comune aveva ritirato parzialmente in autotutela la determina n. 348/2025, espungendo la particella n. 46 dalla nuova asta e riconoscendo l’errore commesso; aveva inoltre invitato la ricorrente alla stipula del contratto e, infine, le parti avevano effettivamente sottoscritto il contratto relativo al taglio e alla vendita del materiale legnoso della particella. L’intervenuta stipula ha determinato l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale perseguito mediante l’ottemperanza, rendendo non più attuale la decisione sulle ulteriori domande esecutive. Il Collegio ha inoltre evidenziato che la ricorrente aveva introdotto, prima della stipula, questioni estranee al perimetro del giudizio di ottemperanza, in particolare riguardo alle condizioni contrattuali. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per l’intervenuta ottemperanza, con obbligo del Comune di rimborsare il contributo unificato eventualmente versato dalla ricorrente.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione comunale alla sentenza
Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per conseguire l’esecuzione della precedente sentenza amministrativa.
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere dopo l’intervenuta esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
nullità ... di ogni atto posto in essere dal Comune in violazione o elusione del giudicato
La ricorrente ha richiesto la declaratoria di nullità degli atti asseritamente violativi o elusivi del giudicato, ma la domanda non è stata esaminata nel merito per l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora (astreinte)
La ricorrente ha richiesto un’astreinte per ogni giorno di ulteriore ritardo, ma la domanda è rimasta assorbita dall’intervenuta esecuzione.
art. 112, comma 3, c.p.a.
in caso di impossibilità di esecuzione del giudicato
La ricorrente ha formulato una domanda subordinata di risarcimento per equivalente, non esaminata a seguito della stipula del contratto.
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento in autotutela
La precedente determina comunale, annullata dalla sentenza azionata, era stata adottata ai sensi della disciplina dell’annullamento d’ufficio; il Comune ha poi ritirato parzialmente la successiva determina che aveva nuovamente incluso la particella nella procedura d’asta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
dubbi circa la proponibilità ... di domande esulanti dall’ambito delle questioni affrontate con la sentenza azionata
Il Collegio ha rilevato d’ufficio il possibile superamento del perimetro oggettivo dell’ottemperanza mediante domande relative alle condizioni di stipula del contratto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è delimitato dal contenuto oggettivo e dai limiti conformativi della sentenza da eseguire; non possono essere introdotte, in tale sede, questioni nuove ed estranee a quelle definite dal giudicato, come controversie autonome sulle condizioni contrattuali non direttamente imposte dalla pronuncia da eseguire.
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione rimuove gli atti contestati, adotta gli atti necessari all’esecuzione e le parti stipulano il contratto oggetto del giudicato, viene meno l’interesse attuale alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La stipula del contratto relativo all’oggetto dell’aggiudicazione, dopo l’espunzione del bene da una nuova procedura di gara e l’invito dell’aggiudicatario alla sottoscrizione, costituisce esecuzione del giudicato quando soddisfa l’interesse sostanziale riconosciuto dalla sentenza azionata.
- La cessazione della materia del contendere può comportare la compensazione delle spese quando l’esecuzione intervenga nel corso del giudizio e la controversia presenti profili di peculiarità, anche in ragione dell’introduzione di domande eccedenti il perimetro dell’ottemperanza; il contributo unificato può tuttavia essere posto a carico dell’amministrazione che ha dato esecuzione tardiva al giudicato.
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