Cassazione Penale, Ordinanza n. 04670/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevandone la manifesta genericità e la mancata critica specifica alla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 7 marzo 2023. Dal testo emerge soltanto che il ricorrente ha censurato l'affermazione di responsabilità, ma in modo ritenuto dal Supremo Collegio palesemente generico: le doglianze non si confrontavano in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata e non contenevano un effettivo sviluppo critico delle ragioni poste a base della decisione di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione della decisione impugnata; la mera contestazione apodittica dell'affermazione di responsabilità non è sufficiente.
- È inammissibile il ricorso che si risolva in doglianze generiche o stereotipate, prive di confronto con gli argomenti decisivi della sentenza di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrono i presupposti di legge richiamati nel provvedimento, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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