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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41852/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, per profili di colpa ritenuti nella proposizione del ricorso. È stato dato mandato alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, con conseguente esecuzione del provvedimento impugnato.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma del 29/04/2024 che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo di un'unità immobiliare di proprietà dell'ATER sita a Roma, in relazione ai reati indicati agli artt. 633 e 639-bis c.p. Alfano deduceva violazione degli artt. 321 e 275 c.p.p. per mancata osservanza del principio di proporzionalità e carenza di motivazione, sostenendo che l'ATER disponeva già degli strumenti amministrativi e civilistici (artt. 11 e 18 d.P.R. n. 1035/1972), con valore di titolo esecutivo ex lege, idonei a ottenere la restituzione dell'immobile e quindi a rendere sproporzionato il ricorso al sequestro penale. La ricorrente non contestava il fumus commissi delicti né il periculum in mora, ma soleva la doglianza sulla proporzionalità e sull'assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato. Il giudice osserva tuttavia che Alfano non è proprietaria dell'immobile (occupante sine titulo) e che l'interesse concreto e attuale a chiedere il dissequestro deve corrispondere all'interesse alla restituzione della cosa, spettante al proprietario (ATER); richiamata giurisprudenza consolidata, il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Rilevato come riferimento al reato di invasione di terreni o edifici oggetto dell'azione penale che ha giustificato il sequestro preventivo.

  • art. 639-bis c.p.

    Norma richiamata quale altro titolo di accusa per il quale è stato disposto il sequestro preventivo; citata nel contesto dei reati che giustificano la misura.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato con riferimento al principio di motivazione delle misure cautelari e, in particolare, alla esigenza che le misure reali rispettino il criterio di proporzionalità; la ricorrente aveva dedotto violazione di tale principio.

  • art. 275 c.p.p.

    Collegato alla disciplina del sequestro preventivo e alla necessità che la misura sia adeguatamente motivata e proporzionata rispetto allo scopo cautelare perseguito.

  • artt. 11 e 18 d.P.R. n. 1035/1972

    Richiamati dalla ricorrente come strumenti amministrativi a disposizione dell'ATER per ottenere il rilascio dell'immobile; il giudice riconosce l'esistenza di tali strumenti (titolo esecutivo ex lege) ma osserva che la loro esistenza non attribuisce alla occupante sine titulo l'interesse processuale necessario per impugnare il sequestro penale.

  • art. 322 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina della legittimazione a proporre riesame/impugnazione del titolo cautelare: il giudice richiama l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il non titolare del bene può impugnare solo se vanta un interesse concreto e attuale corrispondente all'effetto tipizzato (la restituzione della cosa).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità e alle conseguenze in ordine alle spese del procedimento.

  • art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

    Richiamato per gli adempimenti esecutivi connessi alla decisione, in quanto da essa consegue l'esecuzione del provvedimento impugnato.

  • Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca (Rv. 281098 - 01)

    Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'indagato non titolare del bene può proporre gravame solo se dimostra un interesse concreto e attuale all'impugnazione, ossia l'interesse alla restituzione del bene.

  • Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi (Rv. 280005 - 01)

    Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01

    Ulteriore precedente che conferma l'orientamento secondo cui la legittimazione ad impugnare il sequestro preventivo è collegata all'interesse alla restituzione e non è automatica per il semplice contesto processuale dell'indagato.

  • Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas (Rv. 276545 - 01)

    Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01

    Precedente indicato a rafforzare il principio di legittimazione strettamente collegata all'interesse alla restituzione della cosa.

  • Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli (Rv. 277753 - 04)

    Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04

    Ancora giurisprudenza che conferma l'orientamento sopra richiamato e che è stata utilizzata dal giudice per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La legittimazione ad impugnare un sequestro preventivo di un bene è strettamente collegata all'interesse concreto e attuale alla restituzione della cosa; il titolare di tale interesse è normalmente il proprietario (es. ATER), non l'occupante sine titulo.
  • L'eccezione di violazione del principio di proporzionalità delle misure cautelari reali va formulata da chi abbia un interesse effettivo al risultato tipizzato dall'ordinamento (dissequestro e restituzione); se manca tale interesse l'impugnazione è inammissibile.
  • L'esistenza di rimedi amministrativi o civilistici in capo al proprietario (es. strumenti previsti dal d.P.R. n. 1035/1972) può essere rilevata nel merito della proporzionalità, ma non attribuisce automaticamente legittimazione processuale a chi non è titolare del bene.
  • Prima di proporre ricorso contro provvedimenti di sequestro preventivo, il ricorrente non proprietario dovrebbe documentare un interesse concreto alla restituzione o dimostrare che il proprietario non può o non vuole esercitare i rimedi alternativi; altrimenti il rischio è l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni.
  • La mancata impugnazione da parte del proprietario o l'inefficacia apparente degli strumenti civili/ amministrativi non sostituiscono la prova dell'interesse dell'occupante: serve dimostrare l'impossibilità o l'irragionevole lentezza dei rimedi ordinari per rendere efficace la critica sulla proporzionalità.

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