Cassazione Penale, Sentenza n. 37781/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (20/11/2025) per i reati previsti dagli artt. 73, comma 4, e 74 del d.P.R. n. 309/1990 (illeciti connessi alla droga e qualificati come di criminalità organizzata). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza, ma il ricorso è stato proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.; la notificazione dell'avviso di deposito è avvenuta il 7/08/2025, mentre il ricorso è stato trasmesso telematicamente il 10/09/2025. La sospensione feriale dei termini non è stata ritenuta applicabile in quanto le contestazioni rientrano nella nozione di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e dell'art. 2, secondo comma, legge n. 742/1969.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività rispetto al termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. La Corte ha escluso l'applicazione della sospensione feriale dei termini in quanto si procede per reati di criminalità organizzata. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, e avendo ritenuto che non sussistano elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. penale
art. 311, comma 1, cod. proc. penale
Stabilisce il termine di 10 giorni per proporre il ricorso per cassazione dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento; il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità del ricorso.
d.P.R. n. 309 del 1990
Qualifica taluni illeciti relativi agli stupefacenti come reati di criminalità organizzata; la riconduzione del fatto all'art. 74 è motivo per escludere la sospensione feriale dei termini processuali.
legge n. 742 del 1969
Prevede l'esclusione della sospensione feriale dei termini procedurali per i procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; interpretata in senso estensivo a reati associativi non solo di tipo mafioso.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente di infliggere le conseguenze economiche (spese e ammende) al ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui l'onere delle spese e delle ammende può essere escluso solo se risulta che la parte non ha dato causa con colpa all'inammissibilità del ricorso; nel caso di specie la Corte non ha ravvisato elementi tali da escludere la colpa.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Rv. 265023
Affermata la nozione ampia di criminalità organizzata che comprende non solo i reati di stampo mafioso ma anche qualsiasi associazione per delinquere prevista da norme speciali, escludendo invece il mero concorso di persone nel reato; tale interpretazione giustifica l'esclusione della sospensione feriale.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso in Cassazione sono perentori: la notificazione e la data di trasmissione telematica vanno verificate con cura, perché il superamento del termine di 10 giorni determina l'inammissibilità.
- La sospensione feriale dei termini non si applica nei procedimenti per reati qualificati come di criminalità organizzata (art. 74 d.P.R. 309/1990 e art. 2 legge 742/1969); pertanto non ci si può basare sulla sospensione estiva per giustificare ritardi nelle impugnazioni.
- La qualificazione del reato come riconducibile alla nozione di criminalità organizzata è ampia e comprende associazioni per delinquere previste da norme speciali; perciò in casi simili conviene verificare immediatamente i termini utili per l'impugnazione.
- In caso di impugnazione tardiva il giudice può non solo dichiarare l'inammissibilità ma anche condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo prova che il ritardo non è imputabile a colpa.
- Per evitare sanzioni economiche, chi impugna dovrebbe documentare tempestivamente eventuali giustificazioni non colpose del ritardo (es. problemi di notifica non imputabili alla parte) e valutare ricorsi alternativi o rimedi tempestivi quando possibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37764/2025 del 20/11/2025
- Sentenza penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37768/2025 del 20/11/2025
- Sentenza penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37769/2025 del 20/11/2025
- Sentenza penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37791/2025 del 20/11/2025
- Sentenza penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37815/2025 del 20/11/2025
- Sentenza penale · 20 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37830/2025 del 20/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →