Sentenza n. 3646/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di rigetto recante n. -OMISSIS- emesso in data 17 marzo 2026 e notificato, mediante PEC e area riservata dal Portale Servizi ALI al ricorrente, in pari data, recante il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di conversione del permesso stagionale dopo avere ottenuto il nulla osta dello Sportello unico per l'immigrazione. A seguito dell'avvio di un procedimento di autotutela, l'Amministrazione aveva rilevato la mancanza del certificato di idoneità alloggiativa, della copia del documento del soggetto ospitante e la mancata residenza del richiedente all'indirizzo indicato. Il provvedimento finale aveva tuttavia motivato il rigetto esclusivamente con la circostanza che il richiedente non risultava residente nella provincia competente, sulla base del domicilio risultante dal modello Unilav. Il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 9, e 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, nonché contraddittorietà e illogicità manifesta, sostenendo che la residenza nella provincia non fosse requisito necessario per la conversione. Il secondo motivo deduceva la violazione delle medesime disposizioni e dell'art. 10 l. n. 241/1990, nonché contraddittorietà, illogicità manifesta ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando l'omessa valutazione della documentazione prodotta dopo il preavviso, inclusa l'idoneità alloggiativa relativa all'immobile ove il ricorrente aveva trasferito il domicilio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. In via preliminare ha rilevato che, dopo il rilascio del nulla osta alla conversione e l'avvio di un procedimento di autotutela, l'Amministrazione avrebbe dovuto eventualmente disporre la revoca del nulla osta, non rigettare nuovamente una domanda già favorevolmente valutata. Ha inoltre escluso che la relazione amministrativa potesse introdurre nuove ragioni ostative, poiché le pretese discrepanze sulla sistemazione alloggiativa non risultavano dal provvedimento impugnato e costituivano integrazione postuma della motivazione. Nel merito, la censura relativa alla residenza è stata ritenuta fondata e assorbente: l'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 richiede che il lavoratore stagionale abbia svolto almeno tre mesi di attività regolare e disponga di un'offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato; una volta verificata l'effettività del nuovo rapporto, lo straniero deve dimostrare i requisiti per il rilascio del permesso, mentre la residenza nella provincia indicata dall'Amministrazione non costituisce requisito normativo autonomo. Il possesso dei requisiti sostanziali non era contestato, tanto che era stato rilasciato il nulla osta. Le spese sono state compensate; è stata riservata a separato decreto la liquidazione del compenso del difensore per il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato
La disposizione individua nella regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi e nell'offerta di un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato i presupposti della conversione; non consente di subordinare la conversione alla residenza dello straniero nella provincia indicata dall'Amministrazione.
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale parametro normativo della disciplina del permesso di soggiorno e della conversione, senza che il testo riporti una specifica interpretazione autonoma ulteriore rispetto a quella riferita all'art. 24, comma 10.
art. 10 l. n. 241/1990
È richiamato dal ricorrente in relazione all'omessa valutazione della documentazione prodotta nel procedimento; la decisione accoglie il ricorso sulla diversa e assorbente ragione dell'estraneità del requisito della residenza.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare e previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato presuppone lo svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi e l'offerta di un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato; la residenza dello straniero in una determinata provincia non costituisce un requisito autonomo per la conversione, se non previsto dalla legge.
- Quando l'Amministrazione ha già rilasciato il nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno e intende riesaminare tale determinazione in autotutela, deve esercitare il pertinente potere di revoca o altro potere di autotutela previsto dall'ordinamento, non può limitarsi a rigettare nuovamente la domanda già favorevolmente valutata.
- Le ragioni ostative devono risultare dal provvedimento finale e non possono essere introdotte per la prima volta mediante una relazione amministrativa depositata in giudizio, poiché ciò integra un'inammissibile motivazione postuma.
- La conversione del permesso stagionale non può essere negata sulla base di un requisito estraneo alla previsione normativa quando siano posseduti e non contestati i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
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