Cassazione Penale, Sentenza n. 45546/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Gip che aveva ammesso l'imputato alla sospensione del procedimento con messa alla prova ex art.168-bis c.p., contestando che i reati (art.2 d.lgs. 74/2000 per due annualità) superano il limite edittale per l'accesso al beneficio (pena detentiva massima superiore a quattro anni). Inoltre ha censurato il calcolo della pena ai fini dell'ammissione in relazione alla riconosciuta circostanza attenuante (erroneamente indicata come art.13, comma 1) e la modalità di applicazione della stessa (nella massima estensione anziché nella misura minima di un giorno). La difesa ha eccepito errori formali nell'indicazione normativa da parte del P.M., ha sostenuto che l'attenuante concessa era quella di cui all'art.13-bis d.lgs.74/2000, e ha dedotto che le decisioni inerenti il calcolo della pena erano già adottate in precedenti provvedimenti non tempestivamente impugnati.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Gip del 09/12/2021 e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto. La Corte ha rilevato che all'epoca dei fatti l'art.2 d.lgs.74/2000 prevedeva per la fattispecie una pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, quindi la pena massima supera il limite dei quattro anni stabilito dall'art.168-bis c.p. e l'imputato non poteva essere ammesso alla messa alla prova. La Corte ha affermato il principio secondo cui, ai fini del computo del limite edittale per l'ammissione alla messa alla prova, va preso in considerazione esclusivamente il massimo edittale della fattispecie base e non le riduzioni conseguenti a circostanze attenuanti (incluse quelle ad effetto speciale) o a disposizioni che prevedano una pena diversa dalla pena ordinaria.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
La fattispecie contestata prevedeva, all'epoca dei fatti, una pena detentiva da 1 anno e 6 mesi a 6 anni; la Corte valuta il limite edittale utile per l'accesso alla messa alla prova in riferimento alla pena massima della fattispecie base.
art. 168-bis cod. pen.
Il riferimento alla "pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni" va interpretato considerando la pena massima ordinaria della fattispecie astratta; le circostanze attenuanti o aggravanti non sono rilevanti per il computo del limite edittale.
art. 13 d.lgs. 74/2000
Nella vicenda il P.M. ha fatto un riferimento materiale errato a questa norma; la Corte rileva l'errore materiale ma ne trascura gli effetti sulla decisione sostanziale, poiché il punto centrale resta l'irrilevanza delle circostanze nel calcolo del limite edittale.
art. 13-bis d.lgs. 74/2000
Secondo la difesa l'attenuante concreta concessa al soggetto era quella prevista dall'art.13-bis; tuttavia la Corte precisa che anche attenuanti di questo tipo non incidono sul calcolo del limite edittale ai fini dell'art.168-bis c.p.
Decisione Sezioni Unite n. 36272 del 31/03/2016
La Corte richiama l'orientamento secondo cui le circostanze non devono influire sul calcolo della pena edittale utile ai fini dell'accesso ad istituti come la messa alla prova; sottolinea che la scelta legislativa di escludere ogni riferimento agli "accidentalia delicti" è coerente e comprensiva.
Dossier n. 89 della XVII Legislatura (Servizio Studi del Senato)
La Corte richiama i lavori parlamentari che hanno mostrato l'eliminazione dal testo della disposizione originaria del riferimento alle circostanze, considerandolo indice dell'intenzione del legislatore di escludere le circostanze dal computo del limite edittale.
Massime di principio
- Per verificare l'idoneità di un reato all'ammissione alla messa alla prova ex art.168-bis c.p. va preso come riferimento il massimo edittale della fattispecie base astratta alla data della commissione del fatto; eventuali attenuanti (anche ad effetto speciale) non riducono tale parametro.
- Se la pena massima prevista per la fattispecie base supera i quattro anni, l'imputato non può essere ammesso alla messa alla prova indipendentemente dalle attenuazioni di pena riconosciute in concreto.
- Errori materiali nella citazione della norma da parte del P.M. possono essere rilevati e corretti, ma non possono modificare l'analisi sostanziale circa l'ammissibilità al beneficio quando il profilo decisivo è il limite edittale.
- Nelle impugnazioni contro l'ammissione alla messa alla prova è opportuno verificare la legge vigente al momento della commissione del reato per accertare la pena edittale applicabile; modifiche legislative successive o attenuanti successive non incidono sul calcolo del requisito edittale.
- La giurisprudenza consolidata e l'interpretazione dei lavori parlamentari confermano che il legislatore ha escluso gli "accidentalia delicti" dal computo del limite edittale per l'accesso all'istituto della messa alla prova.
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