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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27371/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado assolvendo o dichiarando estinti per prescrizione alcuni reati e rideterminando le pene per altri capi (tra cui capi 16 e 18 relativi a furti aggravati). Le censure principali erano: 1) per Argenta Vittorio: carenza e illogicità della motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, con contestazione della valutazione dei precedenti penali e della considerazione della confessione; 2) per Argenta Francesco e Misiti Domenico Salvatore: vizio di motivazione e violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con riferimento alla valutazione della prova indiziaria (in particolare la presunta parziale riproduzione della targa e la sua incongruenza con altre risultanze processuali), oltre al contestato diniego delle attenuanti generiche per precedenti penali ritenuti non significativi per la loro risalenza; 3) richiesta difensive di rinvio dell'udienza di Cassazione in relazione all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 che ha reso alcuni furti procedibili a querela e alla necessità di verificare l'eventuale presentazione delle querele dalla persone offese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Argenta Vittorio, ritenendolo generico rispetto alla motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche; per tale ricorso ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Quanto ai ricorsi di Argenta Francesco e Misiti Domenico Salvatore, la Corte ha ritenuto ammissibili le censure sulla valutazione della prova indiziaria e sulla motivazione, ha accolto la richiesta di rinvio per consentire di verificare l'eventuale proposizione delle querele a seguito del d.lgs. 150/2022, ha disposto la separazione delle posizioni dei due imputati (con formazione di fascicoli autonomi) e ha rinviato il processo a nuovo ruolo; ha inoltre dichiarato la sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., fino al 31 marzo 2023.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p., comma 3

    È richiamata dalle difese in relazione alla valutazione della prova; i ricorrenti contestano la motivazione della Corte territoriale sulla valutazione degli indizi. La Cassazione ha ritenuto ammissibili tali censure per due ricorrenti.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità ex art. 606 per decidere quali ricorsi fossero esaminabili.

  • d.lgs. 150/2022, art. 2 lett. i)

    Ha trasformato in procedibili a querela alcune fattispecie di furto (tra cui quelle contestate ai capi 16 e 18). Per questo motivo le difese hanno chiesto il rinvio in attesa della eventuale presentazione di querele.

  • d.lgs. 150/2022, art. 85 (norma transitoria)

    Prevede termini particolari per la presentazione della querela per reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto; la Cassazione ha valutato l'incidenza di tale norma sul procedimento e disposto il rinvio per i ricorrenti interessati.

  • d.lgs. 150/2022, art. 99-bis (entrata in vigore)

    Fissa l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto (30/12/2022) rilevante per il decorso del termine per la querela; la Corte ha tenuto conto di tale data nella valutazione della richiesta di rinvio.

  • art. 159 c.p.

    La Corte ha applicato la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla norma fino al 31/03/2023 in relazione alla rimessione della causa e all'attesa delle querele.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per infliggere ad Argenta Vittorio la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • art. 624 e art. 625 n.2 e n.5 c.p.

    Norme del codice penale che definiscono il reato di furto e le aggravanti richiamate nei capi di imputazione (capi 16 e 18) che sono stati ritenuti, alla luce del d.lgs. 150/2022, procedibili a querela.

  • Sez. Unite, n. 40150/2018 (Richiamo giurisprudenziale)

    Richiamato per il principio che la pronuncia di inammissibilità ha natura dichiarativa e produce effetti sul giudicato sostanziale, incidendo sulla valutazione dell'opponibilità di fatti processuali successivamente emersi.

  • Corte Cost. 13/06/2000, n. 186 (richiamo)

    Citata in relazione ai profili di colpa che possono giustificare una condanna alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa per Argenta Vittorio.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico e motivato: censure generiche alla valutazione del merito (ad es. semplice affermazione della "risalenza" dei precedenti) rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • Le censure sulla valutazione della prova indiziaria possono essere ammesse in Cassazione se sono formulate con precisione e indicano vizi logico-giuridici nella motivazione della Corte territoriale; in tali casi la Cassazione può disporre il rinvio al giudice di merito.
  • L'entrata in vigore di nuove norme processuali che incidono sulla procedibilità (ad es. trasformazione di reati in procedibili a querela) può giustificare il rinvio dell'udienza di Cassazione per verificare l'eventuale intervento della querela: la verifica sull'ammissibilità va però compiuta prima di ogni accertamento sul merito.
  • La separazione delle posizioni processuali è uno strumento ordinario quando emergono profili che richiedono trattamenti processuali diversi (ad es. prospettive diverse rispetto alla proposizione di querele o alla valutazione di specifici elementi di prova).
  • La sospensione del corso della prescrizione prevista da norme transitorie deve essere applicata dal giudice di legittimità quando la ricorrenza delle condizioni è espressamente prevista e l'eventuale rinvio lo renda necessario.
  • La normativa e la giurisprudenza consentono la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente; quindi i difensori devono evitare impugnazioni manifestamente generiche o infondate.

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