Ordinanza n. 4135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4171/2022, della quale è stata chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente ha riferito che la notifica del ricorso introduttivo nei confronti di un controinteressato aveva avuto esito negativo per irreperibilità e che, soltanto in tale occasione, aveva appreso del suo decesso. È inoltre emersa la qualità di controinteressato di un ulteriore soggetto, già appellante in uno dei due giudizi riuniti e definiti dalla sentenza della quale si chiede l'esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del controinteressato deceduto e dell'ulteriore controinteressato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti giustificati motivi per rinviare la trattazione e consentire la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del controinteressato deceduto e dell'ulteriore controinteressato. Ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio, assegnando il termine di trenta giorni per effettuare le notifiche ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., e ha rinviato l'ulteriore trattazione a una successiva camera di consiglio, da fissarsi con decreto del Presidente della Sezione dopo l'esecuzione dell'incombente.
Norme richiamate
art. 49, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione agli eredi del controinteressato deceduto e all'ulteriore controinteressato, entro il termine assegnato dal giudice.
Massime di principio
- Quando nel giudizio di ottemperanza emerga che un controinteressato è deceduto o che un ulteriore soggetto riveste la qualità di controinteressato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi e del soggetto individuato, rinviando la trattazione all'esito delle notificazioni.
- L'integrazione del contraddittorio deve essere preceduta dall'assegnazione di un termine perentorio o comunque processualmente previsto per le notificazioni secondo l'art. 49, comma 3, c.p.a.; la decisione sulla domanda di ottemperanza resta sospesa sino al completamento dell'incombente.
Come è indicizzato
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